Indennizzo beni confiscati in Libia: nessun maggiore danno prima della costituzione in mora (Cass. civ. Sez. 1 n. 17801 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indennizzo per i beni perduti da cittadini italiani in territori già soggetti alla sovranità dello Stato, il coefficiente di rivalutazione dell’1,90 previsto dall’art. 4, legge n. 135/1985 per le richieste presentate dopo il 1950 comprende, nell’importo così determinato, anche il risarcimento da ritardato adempimento spettante al danneggiato fino alla liquidazione amministrativa, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l’eventuale maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. Gli ulteriori interessi moratori e il maggior danno sulla somma liquidata sono dovuti solo con decorrenza dalla costituzione in mora dell’Amministrazione, che può avvenire anche prima dell’emanazione dei decreti ministeriali ma, in mancanza di una specifica richiesta, si ricomprende nella proposizione della domanda giudiziale.

Il Fatto

I ricorrenti, soci di società titolari di due aziende agricole confiscate in territorio libico, avevano agito per ottenere l’indennizzo dovuto. Il Tribunale di Roma aveva accolto solo parzialmente la domanda e la Corte d’Appello di Roma aveva respinto il gravame principale, negando il riconoscimento di interessi di mora e maggior danno anteriori alla domanda giudiziale e qualificando come nuova la domanda relativa all'”ulteriore indennizzo” di cui alla legge n. 7/2009. Avverso tale sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, e hanno depositato un secondo ricorso, trattato come ricorso incidentale, dal contenuto sostanzialmente coincidente.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato distintamente le doglianze, dichiarandole in gran parte inammissibili o infondate. In primo luogo, ha richiamato il principio per cui, quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, quelle relative alle altre.

Quanto ai primi quattro motivi, concernenti la motivazione della sentenza impugnata e la valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità è ormai ridotto al c.d. “minimo costituzionale”, denunciabile solo in caso di violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta di motivi o la motivazione apparente. Ha inoltre rilevato l’inammissibilità delle censure proposte ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., sia per la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., sia perché l’omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, e non questioni o argomentazioni difensive.

La Corte ha altresì escluso che il giudice di merito fosse vincolato alle valutazioni del C.T.U., potendo discostarsene motivatamente quale peritus peritorum, e ha dichiarato inammissibile il ricorso che, dietro l’apparente deduzione di vizi di legittimità, miri a una rivalutazione dei fatti storici, non potendo la Cassazione costituire un terzo grado di giudizio.

Con riferimento al sesto motivo, la Corte ha confermato l’orientamento per cui, in materia di indennizzo per i beni perduti in Libia, il coefficiente di rivalutazione dell’1,90 assorbe il risarcimento da ritardato adempimento fino alla liquidazione, con la conseguenza che gli interessi e il maggior danno successivi sono dovuti solo dalla costituzione in mora dell’Amministrazione, la quale richiede una specifica richiesta riconducibile, in mancanza, alla proposizione della domanda giudiziale.

Infine, la Corte ha ritenuto infondati i motivi concernenti l'”ulteriore indennizzo” di cui alla legge n. 7/2009, qualificato come voce indennitaria autonoma la cui domanda era nuova, e ha escluso la violazione del contraddittorio, atteso che il divieto di decisione su questioni rilevate d’ufficio non opera per i requisiti di ammissibilità della domanda, rilevabili in ogni stato e grado del processo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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