Termine decadenziale di 120 giorni per l’azione risarcitoria da revoca dell’aggiudicazione (TAR Toscana n. 1137 del 10.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi è soggetta al termine di decadenza di centoventi giorni stabilito dall’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., che decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento quando il danno deriva direttamente da questo. Il termine non può farsi decorrere dal parere di precontenzioso reso dall’A.N.A.C. sull’istanza dell’operatore, poiché a tale atto non si estende la disciplina dettata dal quinto comma della medesima disposizione per la sentenza di annullamento del giudice amministrativo. La tenuta costituzionale del termine è stata verificata positivamente dalla Corte cost. n. 94 del 2017. La tardività della domanda comporta l’inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni questione di merito.
Il Fatto
La società ricorrente si è resa aggiudicataria, nel dicembre del 2019, dei lavori di rinnovo della rete idrica e di realizzazione della fognatura nera in una via del Comune di Carrara, all’esito di una gara indetta dal gestore unico del servizio idrico integrato. Nella fase di verifica dei requisiti la stazione appaltante ha riscontrato una condanna penale a carico del legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria, non dichiarata in sede di gara.
All’esito del contraddittorio procedimentale, la società appaltatrice ha disposto la revoca dell’aggiudicazione con determinazione del 3 marzo 2020, comunicata alla ricorrente il 5 marzo 2020. L’istanza di annullamento in autotutela è stata respinta, nonostante un parere favorevole dell’A.N.A.C. ottenuto dalla ricorrente. Sul presupposto dell’illegittimità della revoca, la società ha agito ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. per il risarcimento del danno da mancata esecuzione dell’appalto e da escussione della cauzione provvisoria.
La Motivazione della Corte
La difesa della stazione appaltante ha eccepito in via pregiudiziale la tardività della domanda, proposta oltre il termine di centoventi giorni, atteso che il ricorso era stato notificato a distanza di duecentoquaranta giorni dalla revoca. La ricorrente aveva sostenuto che il termine dovesse decorrere dal parere di precontenzioso reso dall’A.N.A.C., che aveva attestato l’assenza di falsità nelle dichiarazioni rese in sede di gara.
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione. L’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. prevede che la domanda risarcitoria sia proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. La norma segna il superamento della pregiudiziale amministrativa e consente l’azione autonoma, ma la sottopone a un termine decadenziale la cui tenuta è stata confermata dalla Corte cost. n. 94 del 2017.
Nel caso concreto, la notifica del ricorso è stata eseguita il 3 novembre 2020, quando erano ormai trascorsi ben oltre centoventi giorni dalla revoca comunicata il 5 marzo 2020. Il Collegio ha escluso che il termine potesse decorrere dal parere dell’A.N.A.C. reso ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 50/2016: a tale atto non si estende la disciplina del quinto comma dell’art. 30 cod. proc. amm., che fa decorrere il termine solo dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.
Accertata la fondatezza dell’eccezione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni questione di merito. La società ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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