Perdita del grado per droga legittima anche per episodio isolato (TAR Toscana n. 1138 del 10.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’assunzione di sostanze stupefacenti da parte di un appartenente a un Corpo di polizia preposto alla repressione del relativo traffico costituisce una condotta frontalmente confliggente con i doveri del ruolo ed è incompatibile con la prosecuzione del servizio. La sanzione della perdita del grado per rimozione può essere irrogata anche in presenza di un episodio isolato di assunzione, tanto più se al consumo si accompagna la detenzione della sostanza in ambito domiciliare. L’ampia discrezionalità dell’amministrazione militare nella scelta della sanzione è sindacabile solo per manifesta irrazionalità, insostenibile illogicità o palese arbitrarietà. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche si arresta quando l’apprezzamento dell’amministrazione, pur opinabile, risulti coerente con le regole scientifiche applicate e ragionevole.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato dei Carabinieri in servizio presso una Stazione dell’Arma, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare e locale e ad accertamenti sanitari, all’esito dei quali è risultato in possesso di hashish e positivo ai metaboliti della cannabis e della cocaina. Il Ministero della Difesa ha disposto a suo carico la perdita del grado per rimozione per gravi motivi disciplinari, ai sensi degli artt. 861, comma 1, lett. d), e 867, comma 5, del d.lgs. n. 66/2010.

Il militare ha impugnato il decreto ministeriale e gli atti del procedimento, deducendo sei motivi: nullità per difetto di sottoscrizione, contestazione su fatti non addebitati, vizi delle operazioni della Commissione di disciplina, irregolarità del prelievo e delle analisi, mancato esame della documentazione difensiva e sproporzione della sanzione. Il collegio ha respinto la domanda cautelare con ordinanza del 10 settembre 2021.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio volta ad acquisire informazioni sul procedimento penale pendente. L’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il differimento solo in casi eccezionali, a tutela del diritto di difesa, e le vicende del processo penale non assumono rilievo sulla legittimità dell’atto disciplinare.

Nel merito, il collegio ha escluso la nullità del provvedimento: la sottoscrizione digitale del Direttore generale è presente e la sua mancanza sulla copia cartacea notificata costituisce al più una mera irregolarità, richiedendosi la sottoscrizione autonoma solo per l’originale e non per le copie conformi. Quanto alla contestazione, il TAR ha rilevato che l’addebito comprendeva la condotta di procacciamento delle sostanze e non solo la positività; il richiamo alla perquisizione e al procedimento penale ha funzione meramente descrittiva.

Sul voto della Commissione di disciplina, il verbale attesta la votazione segreta mediante scheda predisposta dal Presidente, modalità adeguata a garantire la segretezza del voto ai sensi dell’art. 1388 d.lgs. n. 66/2010, essendo sufficiente che non risultino i voti dei singoli componenti. Eventuali contestazioni sull’attendibilità del verbale richiedevano la querela di falso.

Le censure sulle analisi sono state disattese: il regolamento di cui all’Accordo 18 settembre 2008, n. 178/CSR consente, all’art. 14, l’uso di strutture civili per esigenze logistiche; il ricorrente ha sottoscritto il consenso al prelievo e il modulo attestante la catena di custodia; le analisi di conferma sono state eseguite con gascromatografia. La modulistica precompilata con intestazione inconferente non assume rilievo.

Infine, il TAR ha ritenuto infondata la doglianza sul mancato esame della documentazione difensiva: la motivazione dà conto della sua valutazione e il verbale attesta la lettura in presenza del ricorrente e del difensore. Le negatività riscontrate a oltre quattro mesi di distanza non dimostrano l’inattendibilità delle analisi, secondo la stessa “finestra” temporale indicata dal consulente di parte. Sulla proporzionalità, il d.P.R. n. 737/1981 non è idoneo tertium comparationis; la condotta confligge con i doveri del ruolo e i precedenti di servizio non lusinghieri rafforzano la scelta sanzionatoria. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese di euro 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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