Ottemperanza del giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2058 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 è azionabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’amministrazione che, ritualmente evocata, non contesti l’inadempimento deve essere condannata a dare esecuzione integrale al titolo entro il termine assegnato. Decorso inutilmente tale termine, va nominato commissario ad acta il soggetto individuato in motivazione, con incarico rientrante nei compiti istituzionali dell’ufficio e, pertanto, non retribuito.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 e condanna il Ministero a mettergli a disposizione la carta o altro equipollente. Formatosi il giudicato, come attestato dalla cancelleria, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, lamentando che il Ministero non aveva accreditato la somma di 500,00 euro per ciascun anno di insegnamento.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito resistendo. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 28 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La sentenza azionata è passata in giudicato, come documentalmente provato dal ricorrente, e ricorrono quindi tutti i presupposti di applicabilità dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
È stato altresì rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, intercorrente tra la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e la notifica del ricorso.
La pretesa del ricorrente risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Di qui la condanna a dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza. Questi assumerà le funzioni solo qualora investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvederà entro i successivi sessanta giorni all’esecuzione dell’incarico, anche attraverso un funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali dell’ufficio, sicché non è dovuto alcun compenso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della serialità del contenzioso, richiamando i criteri di Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026 e altri precedenti conformi, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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