Autotutela INPS sulla CIGO: obbligo di motivare l’illegittimità del provvedimento originario (TAR Trentino-Alto Adige n. 113 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di annullamento d’ufficio adottato ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 deve dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei presupposti dell’illegittimità del provvedimento originario e dell’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione. Quando l’amministrazione annulla in autotutela la concessione della CIGO, non basta constatare un miglioramento degli indicatori economico-finanziari: occorre spiegare perché la documentazione già acquisita e ritenuta sufficiente in sede di concessione non rispondesse ai requisiti di legge. La valutazione della temporaneità della crisi e della prevedibile ripresa ha carattere prognostico e va compiuta unicamente sulla base delle informazioni disponibili ex ante. La motivazione postuma, addotta nel giudizio, è inammissibile e non integra il difetto dell’atto impugnato.

Il Fatto

Una società operante nel settore automotive presenta all’INPS, nell’11.07.2022, due domande di CIGO per il periodo dal 27.06.2022 al 10.07.2022, relative a ventiquattro dipendenti addetti alla produzione, con causale “crisi temporanea di mercato”. L’Istituto, dopo un supplemento istruttorio richiesto il 20.07.2022 e soddisfatto dalla società, accoglie le domande con provvedimenti del 21.09.2022.

Oltre un anno dopo, il 22.08.2023, l’INPS avvia il procedimento di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, rilevando un miglioramento degli indicatori economico-finanziari nel 2022 rispetto al biennio precedente. Acquisita ulteriore documentazione, il 22.09.2023 adotta la disposizione di annullamento in autotutela, contestando la carenza di prova dell’andamento involutivo degli ordini e delle commesse. La società impugna l’atto davanti al TAR, deducendo vizi di motivazione, difetto di istruttoria e violazione delle regole interne dell’Istituto in materia di autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo e assorbe i restanti. Muovendo dal principio per cui i provvedimenti di annullamento in autotutela rientrano nell’alveo dell’art. 21-nonies, il Tribunale ricorda che il potere è espressione di rilevante discrezionalità e impone comunque di dare conto, sia pure sinteticamente, dell’illegittimità originaria e dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione, distinto dal mero ripristino della legalità, tenendo conto dell’affidamento consolidato del destinatario (richiamata Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 9962/2023).

Nel caso concreto l’amministrazione non ha sufficientemente dimostrato il presupposto dell’illegittimità del provvedimento originario. L’atto di autotutela non chiarisce perché la documentazione trasmessa nel luglio 2022, in ottemperanza alla richiesta istruttoria, non rispettasse i requisiti di legge: non spiega perché il prospetto dei quarantanove preventivi e delle sette conferme d’ordine non fosse idoneo a comprovare la causale della mancanza di lavoro o commesse e crisi di mercato di cui all’art. 3 del d.m. n. 95442 del 2016.

Sul miglioramento degli indicatori economico-finanziari, il Collegio rileva che l’Istituto non argomenta come quei dati, già esaminati al momento della concessione e allora ritenuti compatibili con la crisi temporanea, emergessero poi in autotutela come palesemente in contrasto. Lo stesso dicasi per l’asserito aumento costante del risultato operativo: il dato, essendo negativo, è in realtà diminuito drasticamente nel 2021, risalendo nel 2022 senza raggiungere il livello del 2020. Il Tribunale sottolinea inoltre che le risultanze contabili allegate alla domanda erano mere stime elaborate in luglio e miravano a dimostrare la capacità di ripresa dell’impresa.

Le difese dell’Istituto, che integrano la motivazione dell’atto, sono inammissibili per il divieto di motivazione postuma. La ripresa dell’attività nel secondo semestre 2022 non sconfessa i dati previsionali prodotti ex ante, poiché la valutazione della temporaneità della crisi ha carattere prognostico e va compiuta sulle informazioni disponibili al momento della domanda (richiamate TAR Emilia-Romagna, sentenze n. 118/2023 e n. 820/2022). Quanto ai consumi energetici, il calo annuale del 2022 è del 12,4% e del 16,1% nel solo mese di luglio.

Il ricorso è quindi accolto per il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell’INPS alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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