Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su Carta docente (TAR Piemonte n. 1262 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario del lavoro e ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia, corrispondendo le somme liquidate entro il termine assegnato. Gli interessi sono dovuti dalla data di pubblicazione della sentenza azionata fino al saldo effettivo, mentre la rivalutazione monetaria non è riconosciuta in assenza di allegazione di una incidenza superiore al tasso legale. In caso di perdurante inerzia è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con apposita istanza. La cessata materia del contendere va dichiarata per la posizione del creditore che abbia medio tempore ricevuto l’integrale pagamento.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero resistente a corrispondere, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, il contributo per la formazione relativo all’anno scolastico 2023/2024. La sentenza azionata era stata pubblicata, notificata e non impugnata.
L’amministrazione si è costituita opponendosi formalmente all’accoglimento. Una delle ricorrenti ha depositato nota attestante l’integrale pagamento da parte del Ministero, dando atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per la propria posizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato separatamente le posizioni soggettive dedotte in giudizio. Per la ricorrente che ha documentato il pagamento integrale, sono stati ravvisati i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere, non residuando alcun interesse alla pronuncia di ottemperanza.
Per le restanti posizioni, il Tribunale ha verificato i presupposti processuali della domanda. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso infruttuosamente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Accertata l’omessa ottemperanza, non contestata dall’amministrazione, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Sul piano accessorio, ha riconosciuto gli interessi dalla pubblicazione della sentenza azionata fino al saldo effettivo, escludendo la rivalutazione monetaria, non allegata come maggiormente incidente rispetto al tasso legale.
In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi centoventi giorni all’adozione degli atti necessari all’assolvimento del mandato. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, senza diritto a compenso.
L’amministrazione è stata infine condannata alla rifusione delle spese di causa, liquidate tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta e distratte in favore dei difensori antistatari. Il Tribunale ha altresì disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Nota della Redazione
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