Inottemperanza per mancato pagamento della carta docente: termine di 90 giorni e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2661 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce inottemperanza,ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il mancato pagamento, da parte dell’amministrazione, delle somme dovute in forza di una sentenza di condanna passata in giudicato, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’amministrazione che non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, e che non abbia formulato deduzioni sull’an o sul quantum debeatur, espone il proprio inadempimento all’accertamento giudiziale. Il giudice dell’ottemperanza, nel dichiarare l’inottemperanza, assegna all’amministrazione un termine per provvedere e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24. Non avendo l’amministrazione provveduto al pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il giudizio di ottemperanza non è stato esteso alle spese di lite, già distratte in favore del difensore.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva che il titolo giudiziale era passato in giudicato e ritualmente notificato, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni del ricorrente è emerso che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione, costituitasi, non aveva formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, lasciando il credito incontestato nell’an e nel quantum.
Il Tribunale dichiara quindi l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per il pagamento integrale. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, che provvederà entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Collegio sottolinea che l’incarico commissariale integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto. Il ricorso è accolto e l’amministrazione è condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, in conformità alla giurisprudenza citata (cfr. Cons. Stato n. 3897/2025, n. 4431/2025, n. 7269/2025, n. 7316/2025).
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Nota della Redazione
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