Improcedibilità per carenza d’interesse e compensazione spese nel payback (TAR Lazio n. 5922 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente all’udienza di non avere più interesse alla definizione della lite, cui le parti resistenti non si oppongono, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm. In tale evenienza il giudice, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il cui contenuto motivazionale può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda e della sua risalenza.

Il Fatto

La società ricorrente ha adito il TAR Lazio per ottenere l’annullamento di una pluralità di atti, tra cui il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018 e il decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto, oltre a circolari MEF-MDS, Accordi Stato-Regioni e decreti ministeriali sui modelli di rilevazione economica delle aziende del Servizio sanitario nazionale. Il contenzioso concerneva la nota disciplina del c.d. payback dispositivi medici, relativa alla compartecipazione delle imprese fornitrici al ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015-2018.

All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026, tenutasi da remoto, il difensore della società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della lite, chiedendo la compensazione delle spese, senza che le parti resistenti si opponessero. Il ricorso era stato integrato da motivi aggiunti e le amministrazioni intimate si erano costituite in giudizio per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., il ricorso è dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse delle parti, come nel caso della dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione. La norma, richiamata insieme all’art. 85, co. 9, cod. proc. amm., fonda la pronuncia in esito alla manifestazione di volontà della stessa parte istante.

Quanto alla forma della decisione, il Collegio ha fatto applicazione dell’art. 74 cod. proc. amm., il quale consente al giudice di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata quando ravvisi la manifesta improcedibilità del ricorso, con motivazione che può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Nella specie, la dichiarazione resa all’udienza e la mancata opposizione delle controparti hanno integrato il presupposto per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando le concrete modalità di svolgimento della vicenda e la sua risalenza temporale, ritenendo sussistenti giusti motivi per derogare al principio di soccombenza. La sentenza è stata pubblicata in forma semplificata e ne è stata ordinata l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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