Revisione della patente: la sospensione prefettizia non fonda il potere vincolato (TAR Liguria n. 1144 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revisione della patente di guida ex art. 128 cod. strada si articola in una fattispecie discrezionale, prevista dal comma 1, e in una vincolata, prevista dal comma 1-ter. Il potere vincolato presuppone un duplice requisito cumulativo: lesioni gravi alle persone e contestazione di una violazione dalla quale consegua ex lege la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Ove la sospensione sia stata disposta dal Prefetto in via cautelare e provvisoria ex art. 223 cod. strada, in considerazione delle conseguenze della condotta, il presupposto normativo non ricorre. L’amministrazione può allora esercitare soltanto il potere facoltativo del comma 1, con obbligo di motivazione specifica sulle circostanze concrete che fanno sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica. Un provvedimento che richiami il potere vincolato in difetto dei presupposti è illegittimo per motivazione insufficiente e sviata.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui è stata disposta la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 cod. strada. Il provvedimento trae origine da un sinistro avvenuto il 9 luglio 2023, nel quale la persona trasportata ha riportato lesioni con prognosi di sessanta giorni. Con decreto del 7 novembre 2023 il Prefetto aveva disposto la sospensione provvisoria della patente per sei mesi, poi rideterminata in tre mesi dal Giudice di pace a seguito di opposizione.

Il ricorrente ha dedotto violazione delle garanzie procedimentali e dell’art. 3 legge n. 241/1990, oltre a difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Ha contestato, in particolare, l’incertezza sul potere esercitato e la sufficienza della motivazione. Il TAR ha accolto la domanda cautelare con ordinanza del 24.10.2024 e, all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025, ha trattenuto la causa per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la struttura dell’art. 128 cod. strada. Il comma 1 attribuisce agli uffici competenti e al Prefetto un potere discrezionale, subordinato all’insorgenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica. Il comma 1-ter configura invece un potere vincolato, attivabile quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente con lesioni gravi e a suo carico sia stata contestata una violazione dalla quale consegua la sospensione della patente.

Il TAR rileva che l’amministrazione ha inteso esercitare il potere vincolato. La motivazione richiama, sia pure sinteticamente, i due presupposti: le lesioni della trasportata e il decreto prefettizio di sospensione. Nella stessa direzione si colloca la difesa erariale.

Il Collegio esclude però che i presupposti sussistano. Dalle violazioni contestate — artt. 141/11, 146/2 e 15/2 cod. strada — non consegue ex lege, con carattere di automaticità, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione. Il TAR richiama, come esempi di ipotesi in cui invece la conseguenza è normativamente prevista, l’art. 143, comma 12, cod. strada e l’art. 146, comma 3-bis, cod. strada. Nel caso concreto la sospensione è stata disposta autonomamente dal Prefetto, in via cautelare e provvisoria, ex art. 223 cod. strada, in ragione delle conseguenze della condotta.

Venuto meno il presupposto della comminatoria di legge, non era praticabile la revisione vincolata. Residuava il potere facoltativo del comma 1, che imponeva all’amministrazione di motivare specificamente sulle circostanze concrete, in relazione alle violazioni contestate e alle conseguenze prodotte, idonee a far sorgere i dubbi richiesti dalla norma. La motivazione dell’atto è invece insieme insufficiente e sviata, perché riferita a un potere diverso da quello concretamente esercitabile.

Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato. La novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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