Carta docente, ottemperanza al giudicato e legittimazione del difensore distrattario (TAR Toscana n. 1144 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la parte del giudicato relativa alle spese processuali, liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario, non può essere azionata dal cliente. In virtù del provvedimento di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., tra il difensore distrattario e la parte soccombente si instaura un rapporto autonomo, distinto da quello tra le parti del giudizio. Ne deriva che il difensore è l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. L’ordine di esecuzione rivolto all’Amministrazione non si estende quindi alla voce delle spese legali. Resta ferma la condanna dell’Amministrazione inadempiente alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali.
Il Fatto
Con una sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, era stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente, docente, al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. La sentenza è passata in giudicato.
Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione avesse dato esecuzione, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti non risulta alcuna esecuzione del giudicato. Il ricorso per ottemperanza è pertanto fondato e va accolto. Il Tribunale ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione.
Il Collegio precisa un limite oggettivo dell’ordine: esso non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese legali. In virtù del provvedimento di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., tra il difensore distrattario e la parte soccombente si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra cliente e procuratore. Il difensore distrattario è dunque l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato in sede amministrativa, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008; TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015).
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, da presentarsi dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
Il ritardo nella corresponsione giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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