Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta riammissione e aggiudicazione al ricorrente (TAR Puglia n. 1146 del 05.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando la pubblica amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, adotti provvedimenti che soddisfano in modo pieno e definitivo l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente. L’integrale eliminazione dell’atto impugnato e il conseguimento del bene della vita richiesto rendono superflua ogni pronuncia di annullamento, non residuando alcun interesse alla decisione nel merito. La sopravvenuta riammissione alla gara e la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente già escluso integrano una soddisfazione piena della pretesa. La pronuncia implica la definizione del giudizio in rito, con regolazione delle spese secondo il comportamento complessivo delle parti.

Il Fatto

Il ricorrente, escluso dalla procedura aperta indetta dalla centrale unica di committenza per conto di un comune, ha impugnato il verbale di gara n. 3 del 3 settembre 2024, con cui la commissione giudicatrice l’aveva escluso in sede di valutazione dell’offerta economica, nonché la proposta e la determina di aggiudicazione n. 815 del 19 settembre 2024, disposta in via d’urgenza in favore del raggruppamento controinteressato.

Ha domandato l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro nel rapporto e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell’art. 124 cod. proc. amm. Gli enti intimati si sono costituiti resistendo. Nel corso del giudizio la stazione appaltante ha annullato l’esclusione e riammesso il ricorrente alla gara.

La Motivazione della Corte

Il giudizio era stato introdotto per contestare l’esclusione dalla procedura di appalto integrato e si trovava trattenuto in decisione all’esito della camera di consiglio del 16 ottobre 2024. Prima di tale udienza, la stazione appaltante ha depositato una nota con cui ha disposto la riapertura del procedimento di gara, motivata dall’opportunità di ri-valutare le decisioni assunte alla luce del ricorso.

Con successiva nota del 15 ottobre 2024, la centrale unica di committenza e il comune hanno “disposto l’annullamento dell’esclusione” del ricorrente e la contestuale “riammissione al prosieguo della gara”. Il giorno seguente il ricorrente ha depositato il verbale di gara n. 5 della seduta pubblica del 15 ottobre 2024, dal quale risulta la proposta di aggiudicazione in suo favore.

Il Collegio rileva che la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta in via amministrativa. L’interesse sostanziale perseguito con il ricorso — l’ammissione alla procedura e l’aggiudicazione dell’appalto — ha trovato integrale realizzazione per effetto degli atti sopravvenuti della stazione appaltante, che hanno rimosso l’atto di esclusione e attribuito al ricorrente il bene della vita richiesto.

Su questa base il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Non residua, infatti, alcun interesse a una pronuncia di annullamento, essendo gli atti impugnati già superati e la posizione del ricorrente integralmente soddisfatta.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione, tenuto conto del comportamento complessivo delle parti e dell’intervenuta definizione amministrativa della vicenda. Il contributo unificato resta regolato come per legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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