Buonuscita per la Polizia Penitenziaria: spettano i sei scatti anche a domanda (TAR Sardegna n. 1033 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, come convertito, che riconosce i sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio, si applica anche al personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile, ivi inclusa la Polizia Penitenziaria, cui la disposizione è applicabile in via diretta. L’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231 del 1990, ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872 del Codice dell’ordinamento militare, non ha determinato la reviviscenza della limitazione del beneficio alle sole ipotesi di cessazione dal servizio per età, inabilità o decesso, con la conseguenza che il beneficio spetta anche in caso di congedo a domanda. Il termine per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale. La prescrizione del diritto alla riliquidazione della buonuscita decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento, per la natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale.
Il Fatto
Un ex appartenente alla Polizia Penitenziaria, collocato in quiescenza a domanda dopo aver maturato i requisiti di anzianità, chiedeva all’Inps la rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987. A seguito della diffida e del silenzio dell’Istituto, il ricorrente adiva il TAR per l’accertamento del proprio diritto e la condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle differenze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando un orientamento consolidato, ha accolto il ricorso ritenendo il beneficio dei sei scatti stipendiali estensibile agli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile, come la Polizia Penitenziaria, in virtù dell’applicazione diretta dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
La decisione chiarisce che la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso non è più in vigore, essendo stata abrogata la relativa disposizione senza che sia ravvisabile alcuna reviviscenza della norma originaria. Ne consegue che il diritto sussiste anche in caso di congedo a domanda.
Il TAR precisa inoltre che il termine per la presentazione della domanda è meramente ordinatorio, finalizzato alla decorrenza del collocamento a riposo, e non produce effetti decadenziali. Quanto alla prescrizione, il termine decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche per effetto della natura interruttiva del riconoscimento del debito legato al pagamento rateale.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha ordinato all’Inps di corrispondere al ricorrente, entro 180 giorni, quanto dovuto in applicazione della norma, oltre accessori e spese di lite.
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Nota della Redazione
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