Diniego di sanatoria edilizia e onere della prova della non conformità (TAR Puglia n. 1146 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il diniego di sanatoria è legittimo quando l’opera non rispetta gli indici e i parametri edilizi imposti dalla disciplina urbanistica vigente tanto al momento della realizzazione quanto a quello della domanda. La violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 determina l’annullamento del diniego solo se, alla stregua degli elementi deduttivi e istruttori offerti dal privato, sia dubbio che il contenuto dispositivo dell’atto sarebbe stato identico. Il ricorrente che contesti il diniego di sanatoria è gravato dell’onere probatorio, per il principio di vicinanza della prova, e non può introdurre in giudizio questioni mai affrontate in sede procedimentale, stante la preclusione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente e la comproprietaria hanno presentato in data 23.03.2020 istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per una civile abitazione con garage realizzata in zona E del vigente PdF. Con determinazione del 18.06.2020 il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune ha respinto l’istanza, rilevando il mancato rispetto degli indici e dei parametri edilizi previsti dalle NTA.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Puglia deducendo tre motivi: violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 e omessa applicazione dell’art. 36 d.l. n. 23/2020; violazione dell’art. 3 l.r. n. 26/1985 e dell’art. 29 legge n. 47/1985; violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Il Comune si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Quanto al primo motivo, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 10-bis legge n. 241/1990 si applica anche ai procedimenti di sanatoria e di condono edilizio, per garantire l’apporto collaborativo del destinatario del provvedimento (Cons. Stato, sez. VI, n. 5537 del 2019). La sua violazione rileva però solo se, alla stregua degli elementi offerti dal privato, sia dubbio che il contenuto dell’atto sarebbe stato diverso (Cons. Stato, sez. VI, n. 3672 del 2023; Cons. Stato, sez. VI, n. 7770 del 2024).

Nel caso concreto il ricorrente si è limitato a denunciare la violazione in termini generici, senza indicare le circostanze fattuali che avrebbe potuto sottoporre all’Amministrazione per una positiva conclusione del procedimento. La censura è quindi infondata.

Passando al secondo e terzo motivo, il Tribunale ricorda che ai fini della sanatoria edilizia l’intervento deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda. Per le edificazioni in zona E le NTA del PdF impongono il rispetto di indici e parametri che, nella specie, non risultano rispettati. Il ricorrente, su cui gravava l’onere probatorio in virtù del principio di vicinanza della prova, non ha offerto elementi idonei a superare gli accertamenti comunali.

Il richiamo alla strumentalità agricola del fabbricato non è scrutinabile, perché questione mai affrontata in sede procedimentale: l’art. 34, comma 2, c.p.a. preclude al giudice l’indagine su profili non esaminati dall’Amministrazione. Le foto prodotte sono prive di data certa e di certa provenienza, quindi inidonee a superare gli esiti degli accertamenti comunali. Anche la dedotta contiguità alla zona C7 e l’insediamento edilizio abusivo costituiscono questioni nuove, coperte dalla stessa preclusione processuale, e comunque non provate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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