Elezioni comunali, doglianze su schede e voto assistito respinte (TAR Toscana n. 1147 del 10.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso elettorale le dichiarazioni sostitutive dei rappresentanti di lista costituiscono principio di prova delle irregolarità denunciate, ma restano soggette al libero apprezzamento del giudice e all’esercizio dei poteri istruttori ufficiosi. Le mere discordanze numeriche nei verbali di sezione, ove spiegate dalla autenticazione successiva di schede per elettori non afferenti al seggio o dalla sostituzione di schede deteriorate, non inficiano le operazioni elettorali. In tema di voto assistito, il presidente di seggio non deve verbalizzare l’impedimento quando questo rientri tra le ipotesi tipizzate ed evidenti, come la cecità, o quando il certificato risulti comunque esibito o allegato. Nello scrutinio prevale il crocesegno apposto sulla lista, mentre è inefficace la preferenza espressa per candidato di lista diversa da quella votata.
Il Fatto
Il ricorrente si era candidato alla carica di Sindaco del Comune di Montecatini Terme. All’esito del primo turno dell’8 e 9 giugno 2024 si classificava terzo con 2.484 voti, dopo il candidato poi eletto e un altro candidato, ammesso al ballottaggio insieme al primo classificato. Il secondo posto, utile per accedere al turno di ballottaggio, era stato attribuito al controinteressato con 2.494 voti, cioè con una differenza di dieci voti rispetto al ricorrente.
Il ricorrente impugnava quindi i verbali dell’Ufficio Centrale e dei seggi, dolendosi delle modalità di svolgimento del primo turno. Si costituivano alcuni controinteressati; uno di essi proponeva ricorso incidentale in via subordinata. La causa era trattenuta in decisione all’udienza del 9 ottobre 2024.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava discordanze, in cinque sezioni, tra schede consegnate, autenticate, votate e non utilizzate, tali da giustificare, se verificate, la ripetizione delle operazioni. Il Collegio confuta analiticamente ogni rilievo: le schede autenticate risultano superiori a quelle autenticate in origine perché nel corso della votazione sono stati ammessi elettori non afferenti al seggio, con contestuale autenticazione delle relative schede. Nella sezione in cui si contestava la restituzione di una scheda in meno, si era trattato di semplice sostituzione di una scheda deteriorata a fronte del medesimo numero di elettori. Quanto alla sezione in cui si assumeva un numero di votanti diverso, il dato invocato non si rinviene nel verbale, dovendosi avere riguardo ai votanti effettivi coincidenti con le schede scrutinate. Il motivo è quindi infondato.
Il secondo motivo riguardava l’ammissione al voto assistito di alcuni elettori senza esibizione del certificato medico. Il Collegio rileva che, in un caso, il verbale riporta gli estremi del certificato di struttura pubblica, comunque allegato, mentre negli altri due l’impedimento è dovuto a cecità, cioè a una delle ipotesi espressamente tipizzate dall’art. 41, comma 2, d.P.R. n. 570/1960. Ne deriva che non vi era ragione di accertare e verbalizzare l’impedimento, dovendosi esercitare i poteri del presidente nei soli casi di impedimento non evidente o di dubbi sull’effettiva incapacità di votare personalmente.
Passando al terzo motivo, relativo ai singoli voti, il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen. n. 32/2014, che ammette le dichiarazioni dei rappresentanti di lista come principio di prova, salvo il libero apprezzamento del giudice e i poteri istruttori ufficiosi, come precisato da Cons. Stato n. 727 del 2019. Nel merito, i voti attribuiti al controinteressato nelle sezioni in cui era stato barrato il simbolo della lista collegata non sono sindacabili: ai sensi dell’art. 57, comma 7, d.P.R. n. 570/1960, la preferenza per candidato di lista diversa è inefficace.
Quanto ai voti non attribuiti al ricorrente, la scheda con doppio asterisco è correttamente ritenuta nulla, perché i segni eccedenti costituiscono segno di riconoscimento. Le doglianze residue, anche se fondate, ridurrebbero lo scarto a tre voti, senza alterare gli esiti. Il Collegio ritiene perciò inutile scrutinarle e respinge il terzo motivo.
Il ricorso principale è quindi respinto. Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese sono compensate tra ricorrente e parti costituite, nulla disponendosi verso il Comune e i soggetti non costituiti.
Nota della Redazione
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