Concessioni demaniali scadute e ordine di sgombero atto vincolato (TAR Calabria n. 1148 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando il rapporto concessorio demaniale marittimo è definitivamente cessato per intervenuto giudicato sull’inefficacia del titolo, l’ordine di sgombero delle aree occupate costituisce atto obbligatorio e vincolato nell’an e nel quomodo. Il Comune non dispone di alcun margine discrezionale, sicché non assumono rilievo né l’eventuale difformità del provvedimento conclusivo rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento, né una valutazione di proporzionalità e ragionevolezza della misura. L’assenza di titolo per occupare il bene demaniale rende legittimo il provvedimento espulsivo.

Il Fatto

La società ricorrente era titolare di tre concessioni demaniali marittime rilasciate dal Comune di Scalea, aventi ad oggetto una struttura turistico ricettiva e la posa di sedie a sdraio e ombrelloni. Nel marzo 2019 presentava tre istanze di riconoscimento della perdurante validità delle concessioni ai sensi dell’art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018. L’amministrazione non rispondeva, e il TAR Calabria, con sentenza n. 1742 del 2019, accoglieva il ricorso avverso il silenzio nominando un commissario ad acta.

L’ausiliario rigettava le istanze, rilevando la morosità del concessionario; il diniego era confermato dal TAR con la sentenza n. 1413 del 2020, in applicazione dell’art. 15-ter d.l. n. 34/2019 e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento delle Entrate comunale. Il successivo ricorso avverso la nota comunale di cristallizzazione del diniego era respinto con sentenza n. 668 del 2023, confermata dal Cons. Stato n. 4559 del 2024. Nel frattempo il Comune emanava l’ordine di sgombero del 20 ottobre 2023, impugnato con il ricorso in esame.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’accertamento contenuto nella sentenza n. 668 del 2023: le tre concessioni avevano cessato di avere efficacia. Tale statuizione è divenuta definitiva per effetto del rigetto dell’appello da parte del Consiglio di Stato, che ha peraltro affermato più radicalmente l’impossibilità di qualsiasi proroga in ragione del contrasto delle leggi che la dispongono con il diritto dell’Unione europea e della loro conseguente disapplicazione.

Su questa premessa il giudice amministrativo qualifica l’ordine di sgombero come atto obbligatorio e vincolato, privo di spazi di apprezzamento discrezionale. La conseguenza sul piano del sindacato giurisdizionale è duplice. Da un lato, non rileva l’eventuale difformità del provvedimento conclusivo rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento: la censura è superata dalla natura vincolata dell’atto. Dall’altro, non può avere ingresso alcuna valutazione di proporzionalità e ragionevolezza, perché l’amministrazione non è chiamata ad alcuna ponderazione sugli esiti da assumere.

Il Collegio affronta anche l’argomento della ricorrente secondo cui il commissario ad acta non avrebbe potuto pronunciarsi sull’inefficacia delle concessioni, avendo subordinato la proroga al pagamento dei debiti, poi intervenuto. La tesi è respinta per via del giudicato formatosi sulla vicenda: le precedenti decisioni giurisdizionali hanno definitivamente accertato la cessazione del rapporto, escludendo ogni reviviscenza e ogni affidamento legittimo alla prosecuzione.

Il ragionamento conclusivo è netto: poiché la società non ha alcun titolo per continuare a occupare l’area demaniale, il provvedimento impugnato è legittimo e il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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