Esecuzione del giudicato sulla Carta docenti e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 400 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo accoglie il ricorso per l’ottemperanza quando la sentenza di condanna pecuniaria dell’amministrazione è passata in giudicato, la pronuncia è stata notificata in forma esecutiva e art. 14 del D.L. 669/1996, conv. in L. 30/1997, ha visto decorrere il termine di centoventi giorni senza che l’ente abbia dedotto l’avvenuto pagamento o l’intervento di fatti estintivi del credito. In tale ipotesi il Tribunale ordina l’integrale esecuzione del titolo entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, perché provveda alla liquidazione e corresponsione delle somme. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano analogicamente ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Il Fatto

La parte ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Termini Imerese, divenuta irrevocabile. Con quel provvedimento l’Amministrazione era stata condannata al pagamento di una somma, mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione e spese di lite, in conseguenza del diritto all’assegnazione della Carta del docente di cui alla L. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023.

La pronuncia è stata notificata via PEC in forma esecutiva ed è decorso il termine di centoventi giorni previsto dalla legge. Secondo la ricorrente, alcuna somma è stata corrisposta. Da qui il ricorso per l’ottemperanza, accolto dal TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un dato processuale incontestato: la sentenza dispone la condanna pecuniaria dell’amministrazione resistente ed è passata in giudicato. Su questa base il ricorso è fondato e merita accoglimento, in linea con i numerosi precedenti della stessa Sezione.

Il Tribunale verifica le condizioni dell’azione esecutiva. Sono state rispettate le formalità e i termini di legge in punto di notifica della pronuncia all’amministrazione scolastica debitrice ed è stato rispettato il termine di art. 14 del D.L. 669/1996 (centoventi giorni). L’onere di allegazione dell’avvenuto pagamento incombe, del resto, sull’ente intimato.

L’amministrazione, costituendosi, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma residua dovuta, né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito. La difesa erariale resta dunque priva di contestazioni utili.

Conseguenza è la condanna a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, e oltre le spese di lite. Il termine ultimo è di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione di parte se anteriore.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile pro tempore della competente Direzione generale. Questi provvederà, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni e su espressa richiesta di parte, alla liquidazione e corresponsione delle somme, con oneri a carico del Ministero, depositando poi una dettagliata relazione sugli adempimenti. Il Collegio disciplina anche le modalità telematiche di deposito del commissario, tramite la procedura PAT.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, avendo riguardo analogicamente ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in ragione dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *