Destagionalizzazione concessione demaniale portuale esclusa per natura balneare delle norme regionali (C.G.A.R.S. n. 608 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni regionali siciliane che consentono la destagionalizzazione delle concessioni demaniali, ovvero il mantenimento delle strutture per l’intero anno solare, si applicano esclusivamente alle strutture balneari e alle attività complementari o collaterali alla balneazione. Esse non trovano applicazione alle concessioni aventi a oggetto attività diverse, quali l’accoglienza e l’informazione turistica in area portuale. A ciò si aggiunge che, nelle aree del demanio marittimo non trasferite alla Regione perché interessanti servizi di carattere nazionale, come i porti di categoria II, classe 1, la disciplina regionale non è invocabile. La destagionalizzazione presuppone, inoltre, una concessione in corso di validità: è pertanto legittimo il diniego fondato sulla scadenza del titolo e sulla contestuale reiezione dell’istanza di rinnovo. In presenza di un atto amministrativo plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni autonome che lo sostengono.
Il Fatto
Le società appellanti gestivano, in forza di una concessione demaniale marittima, un’area portuale destinata ad attività di info point per crocieristi, con struttura modulare di carattere stagionale. Dopo la scadenza del titolo al 31 dicembre 2023, le concessionarie hanno chiesto la destagionalizzazione della concessione per proseguire l’attività nel primo trimestre del 2024, mantenendo montate le installazioni.
L’Amministrazione ha respinto l’istanza sul rilievo che la struttura avrebbe dovuto essere rimossa, che l’attività poteva svolgersi nei locali dell’edificio pertinenziale, che le norme regionali invocate non erano applicabili e che il titolo era scaduto. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso; le società hanno proposto appello al C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame della motivazione del diniego, articolata su più ragioni autonome. Verifica anzitutto l’ambito applicativo delle disposizioni regionali richiamate: l’art. 42, comma 4, della legge regionale n. 3/2016 e l’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 15/2005. Dal tenore letterale di entrambe emerge che il loro perimetro è circoscritto alle strutture balneari e alle attività complementari o collaterali alla balneazione.
Ne deriva che tali norme non possono applicarsi a una concessione il cui oggetto è l’accoglienza e l’informazione turistica in ambito portuale, estranea alla finalità balneare. La Corte conferma la lettura dell’Amministrazione e richiama sul punto un proprio precedente in tema di mancato transito del porto al demanio regionale.
Il Collegio osserva inoltre che l’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 684/1977 ha escluso dal trasferimento alla Regione i beni del demanio marittimo interessanti servizi di carattere nazionale. A ciò si aggiunge che l’art. 4 della legge n. 84/1994 qualifica i porti di categoria II, classe 1, come porti marittimi nazionali. La disciplina regionale sulla destagionalizzazione non è dunque invocabile nelle aree rientranti in tale categoria.
La Corte affronta poi la questione della validità del titolo. La concessione è scaduta al 31 dicembre 2023 e l’istanza di rinnovo è stata respinta; la destagionalizzazione presuppone una concessione in corso di validità, che nella specie difetta. Quanto al primo motivo di appello, la contestazione della scadenza trova smentita nella conferma del diniego di rinnovo.
Il Collegio richiama infine il principio consolidato sull’atto amministrativo plurimotivato: è onere del ricorrente contestare tutte le ragioni autonome, essendo sufficiente la legittimità di una sola. Il secondo e il terzo motivo presentano profili di inammissibilità per carenza di interesse. Nel merito, la dedotta esigenza di accoglienza crocieristica è smentita dall’accertamento sugli approdi programmati nel periodo considerato. L’appello è integralmente respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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