Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 500 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario. Accertato il passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso del termine dilatorio, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare attuazione al giudicato e può nominare sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La mancata costituzione dell’amministrazione intimata, che non fornisca alcun elemento sull’avvenuto adempimento, integra il presupposto dell’accoglimento. La somma ulteriore ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è riconosciuta quando la nomina del commissario sia idonea a fronteggiare l’inadempimento, salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione.

Il Fatto

Una docente otteneva dal giudice del lavoro una condanna del Ministero dell’istruzione alla costituzione, in suo favore, della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di euro duemila, oltre spese di lite. La sentenza, non impugnata, era notificata al Ministero in copia informatica asseverata.

Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni considerato dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, la docente introduceva davanti al TAR il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento, la condanna alla somma ulteriore ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. L’accertamento del passaggio in giudicato è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio, mentre risulta avvenuta la notifica della sentenza ottemperanda e decorso il termine dilatorio previsto dalla disciplina richiamata.

Quanto all’ambito del rimedio, il Tribunale non ha dubbi sull’appartenenza della pronuncia ottemperanda — sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli azionabili in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. L’azione è prevista proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato, poiché l’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di procedere all’accredito sul portafoglio carta docente della somma di euro duemila, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Il Collegio nomina inoltre sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente direzione generale, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Proprio in ragione di tale nomina il Tribunale non ravvisa, allo stato, i presupposti per riconoscere l’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., restando salva una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con liquidazione in dispositivo e distrazione a favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *