Demansionamento e danno da stress (TAR Marche n. 114 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio risarcitorio per demansionamento promosso dal dipendente pubblico, il fatto causativo del danno costituisce oggetto di prova piena a carico dell’attore. Non è sufficiente l’allegazione della assegnazione a mansioni inferiori, occorrendo la dimostrazione documentale dell’illecito e della sua incidenza sulla posizione professionale. Il certificato medico-legale redatto a distanza di oltre venti anni dai fatti, che recepisce circostanze de relato actoris e non si fonda su accertamento diretto, non integra prova del danno conseguenza né del nesso causale. Il giudicato formatosi sulla non spettanza del trattamento economico rivendicato preclude la riproposizione della pretesa con diversa veste risarcitoria.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale dell’aeronautica militare, era trasferito nel 1991 presso una base in Germania con la qualifica di Surveillance Operator. Sosteneva di possedere l’abilitazione di III grado al controllo dello spazio aereo e lamentava di essere stato adibito a mansioni inferiori, con riduzione della retribuzione e progressivo disagio psichico sfociato in disturbi di tipo ansioso-depressivo, fino al pensionamento anticipato.

La domanda economica era già stata respinta dal giudice amministrativo, con pronuncia divenuta definitiva per perenzione dell’appello. Il ricorrente riproponeva quindi la pretesa in chiave risarcitoria davanti al giudice ordinario, che declinava la giurisdizione. Riassunta la causa davanti a questo TAR, la domanda veniva quantificata in euro 315.000.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione, perché il ricorso è comunque infondato nel merito. La vicenda economica sottostante è già coperta da giudicato: la sentenza del TAR Lazio n. 6848/2014 aveva escluso la spettanza dell’indennità di controllo dello spazio aereo, richiedendo l’art. 7 della legge n. 78/1983 non solo il possesso dell’abilitazione ma l’effettivo svolgimento delle operazioni connesse al grado.

Su questa base il Tribunale rileva che il trasferimento all’estero era avvenuto ad istanza di parte, circostanza incontestata. Quanto al dedotto demansionamento, le asserzioni del ricorrente non trovano alcun riscontro documentale e sono state specificamente contestate dall’Amministrazione con la documentazione prodotta. Il fatto causativo del danno resta dunque non provato.

Analogo giudizio riguarda il pregiudizio alla salute. Il certificato medico-legale prodotto descrive disturbi riferiti dal ricorrente in relazione a fatti risalenti a circa ventiquattro anni prima, riportando circostanze de relato actoris, senza che risulti la conoscenza diretta dei fatti da parte del medico o il loro accertamento da fonti terze. Il documento non costituisce pertanto prova del danno conseguenza lamentato.

Il notevolissimo lasso temporale impedisce inoltre di ritenere dimostrato il nesso causale tra i fatti asseritamente illeciti e il dedotto danno biologico. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite per la sussistenza di ragioni sufficienti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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