Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato sulla carta docente (TAR Lombardia n. 54 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione che non abbia contestato l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato deve essere condannata a dare completa esecuzione allo stesso entro il termine fissato dal giudice. Decorso inutilmente tale termine, va nominato un Commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi. Ove l’incarico commissariale sia affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto a fruire della carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno, condannando l’amministrazione a mettere a disposizione il beneficio o altro equipollente.

Nonostante la notifica del titolo, l’obbligo è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria della Corte d’appello di Milano, e sono decorsi infruttuosamente i 120 giorni previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato il ricorso alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il giudizio di ottemperanza. La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata nel ricorso e nei relativi allegati.

Elemento decisivo è il comportamento processuale dell’amministrazione. A fronte dell’inadempimento allegato dal ricorrente, l’ente intimato, pur costituitosi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Questa mancata contestazione consolida il quadro probatorio e consente al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza.

Il Tribunale ha quindi condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Como, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione.

Per l’ipotesi di decorso infruttuoso di tale termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il Commissario provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a lui pervenuta a cura del ricorrente, adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio, liquidate in euro 1000,00 per compensi oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli articoli 26 e 39 del cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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