Mancata valutazione istruttoria e motivazionale del Comitato di Verifica sulla causa di servizio di patologia post-traumatica (TAR Puglia n. 979 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio costituisce atto endoprocedimentale privo di autonoma capacità lesiva, sicché l’organo (o il Ministero) presso cui il Comitato è incardinato è privo di legittimazione passiva nelle controversie concernenti il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, essendo legittimato solo l’organo di amministrazione attiva che ha recepito il parere. Le valutazioni del Comitato, espressione di discrezionalità tecnica a carattere vincolante e insurrogabile, sono sindacabili in sede giurisdizionale per vizi procedimentali, manifesta illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, ma non nel merito medico-legale. È illegittimo il diniego di causa di servizio fondato su un parere che ometta di confrontarsi con la documentazione militare attestante condizioni di stress e la prossimità temporale tra l’insorgenza della patologia e i periodi di servizio in teatri operativi.
Il Fatto
Un militare, transitato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa per sopravvenuta inidoneità permanente al servizio, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “schizofrenia paranoidea associata a disturbo post-traumatico da stress” e la concessione dell’equo indennizzo. La Commissione Medica Ospedaliera accertava l’infermità e la ascriveva alla Tabella A, categoria 4. Il Comitato di Verifica, tuttavia, esprimeva parere negativo, escludendo la ricollegabilità della patologia al servizio “neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”, e il Ministero della Difesa adottava il conseguente decreto di rigetto. Il militare impugnava gli atti dinanzi al TAR deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, evocato in giudizio per l’impugnazione del parere del Comitato di Verifica. Richiamando il Cons. Stato, IV, n. 2028/2008, ha precisato che il parere è un mero atto endoprocedimentale, la cui capacità lesiva discende esclusivamente dall’atto di amministrazione attiva che lo recepisce, ossia il decreto del Ministero della Difesa, unico legittimato a resistere.
Nel merito, la Corte ha ricordato che il d.P.R. n. 461/2001 attribuisce al Comitato di Verifica una valutazione tecnico-discrezionale obbligatoria, vincolante e insurrogabile, sindacabile solo per vizi procedimentali, manifesta illogicità, omessa considerazione di circostanze di fatto rilevanti e palese difetto di istruttoria e motivazione, come ribadito da Cons. Stato, II, n. 1476/2025.
Applicando tali coordinate, il Collegio ha ritenuto il parere censurabile per la sua motivazione generica e tautologica: l’affermazione secondo cui la sindrome avrebbe base “costituzionale predisponente” e non sarebbe ricollegabile al servizio risultava astratta e apodittica. Il parere è stato inoltre giudicato viziato sul piano istruttorio, poiché il Comitato aveva escluso condizioni stressanti di particolare gravosità senza confrontarsi con il rapporto informativo del Comando Militare, il quale evidenziava per le missioni all’estero, specie quella in Afghanistan, una “costante tensione emotiva” in un contesto molto impegnativo.
La Corte ha infine valorizzato la tempistica di insorgenza della patologia, le cui manifestazioni obiettive risalivano al 2012, in stretta prossimità con l’ultimo impiego in teatro operativo. Ha quindi accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati e condannando il Ministero della Difesa alla refusione delle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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