Esame avvocato, voto numerico e sindacato sulla discrezionalità tecnica (TAR Sicilia n. 1150 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il punteggio numerico assegnato dalla commissione esaminatrice alle prove scritte per l’abilitazione forense è idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione, purché siano stati preventivamente determinati i criteri di valutazione, essendo in tal modo possibile ricostruire ab externo il giudizio. La motivazione numerica risponde a un principio di economicità della valutazione e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale in relazione a ciascun elaborato e ai parametri predeterminati. Il differimento previsto dall’art. 49 della l. n. 247/2012 si applica a tutte le prescrizioni dell’art. 46, compreso il comma 5, con la conseguenza che resta fermo il sistema previgente. Il sindacato del giudice amministrativo sulle prove concorsuali è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto o di giudizio, al manifesto travisamento e alla manifesta illogicità o irragionevolezza.
Il Fatto
La ricorrente, laureata in giurisprudenza, ha sostenuto nel dicembre 2019 le prove scritte dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Messina. Gli elaborati sono stati corretti dalla commissione istituita presso la Corte d’Appello de L’Aquila, che ha attribuito un punteggio complessivo di 80: trenta punti al parere civile, venticinque al parere penale e venticinque all’atto giudiziario. Il risultato è stato ritenuto insufficiente per l’ammissione alle prove orali.
Avverso la valutazione negativa la candidata ha proposto ricorso, deducendo il difetto di composizione della commissione per mancata indicazione dell’iscrizione degli avvocati all’albo speciale, il difetto di motivazione del voto numerico, l’eccesso di potere per la brevità del tempo di correzione e la contraddittorietà rispetto ai criteri prefissati. Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza del 18 gennaio 2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la doglianza sulla composizione della commissione. La ricorrente si limita a dedurre in modo apodittico la mancata iscrizione dei tre avvocati all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, richiesto dall’art. 47 della l. n. 247/2012. Tale qualifica è però agevolmente verificabile tramite la consultazione dell’albo professionale, le cui risultanze sono acquisibili d’ufficio dal giudice. L’accertamento compiuto ha confermato che tutti i componenti possedevano il requisito.
Sul secondo motivo il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui il voto numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo motivazionale dell’art. 3 della legge n. 241/1990, quando i criteri di valutazione siano stati predeterminati: in tal caso la motivazione è ricostruibile ab externo. Vengono citate Consiglio di Stato n. 7495/2019, n. 3384/2015 e Cons. Stato Ad. Plen. n. 7/2017.
Il Collegio chiarisce poi che tale indirizzo non è mutato con l’entrata in vigore della l. n. 247/2012. L’art. 49, come modificato dall’art. 8, comma 6-quinquies, del d.l. n. 162/2019, convertito dalla l. n. 8/2020, prevede che per i primi nove anni l’esame si svolga secondo le norme previgenti. Da tale lettera, come chiarito da Cons. Stato Ad. Plen. n. 18/2018, si ricava che il differimento riguarda tutte le prescrizioni dell’art. 46, compreso il comma 5 sull’annotazione delle osservazioni. La commissione ha dunque assolto all’onere motivazionale.
Quanto al tempo di correzione, il Tribunale rileva che non è dimostrata l’incongruità e che, secondo la giurisprudenza prevalente richiamata (TAR Napoli n. 2126/2023), la congruità del tempo dedicato alla valutazione non è sindacabile, mancando una predeterminazione normativa dei tempi e risultando scarsamente significativi i computi presuntivi.
Sul quarto motivo il Collegio ricorda che il giudizio sulle prove concorsuali attiene alla discrezionalità tecnica e che il sindacato è limitato al travisamento dei fatti e alla manifesta illogicità (Cons. Stato n. 8319/2023, n. 4962/2023, n. 5117/2018). Nel caso concreto l’operato della commissione non presenta tali vizi. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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