Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1153 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto decisorio che definisce il giudizio di equa riparazione, non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., acquista valore ed efficacia di cosa giudicata ed è titolo per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, il giudice ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione. All’inerzia segue la nomina del commissario ad acta, cui non spetta alcun compenso in virtù dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con decreto emesso in un procedimento di equa riparazione ex legge n. 89/2001, aveva accolto il ricorso di alcuni ricorrenti e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme indicate. Il decreto era stato munito di formula esecutiva e notificato all’amministrazione, che non vi aveva dato esecuzione.

I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto, chiedendone l’integrale esecuzione. Il Ministero si è costituito in giudizio. La causa è stata discussa in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero della Giustizia e non è stato opposto. Il titolo è dunque idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.

Il giudice ha poi accertato il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo, richiamando l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996. Ha inoltre rilevato che la parte ricorrente ha inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione delle somme per il medesimo titolo, l’assenza di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001.

È risultato altresì decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento fosse eseguito. Nel merito, il Collegio ha quindi sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme ivi indicate se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. L’adempimento è stato fissato nel termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di inerzia, il giudice ha nominato commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Al commissario non spetta un compenso specifico, in applicazione del principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 e all’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. Segue la condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio e al rimborso delle spese vive accessorie, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, con richiamo a Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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