Cessata materia del contendere nel giudizio di ottemperanza e soccombenza virtuale: condanna alle spese dell’Amministrazione che adempie tardivamente (TAR Lombardia n. 3561 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non dovendo il giudice pronunciarsi su una domanda che ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa. Il tardivo adempimento, intervenuto solo dopo la notifica del ricorso, conferma la fondatezza della pretesa azionata e legittima la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione deve essere equitativamente contenuta, tenendo conto dell’esito della controversia e del limitato impegno difensivo richiesto.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, agiva innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento della somma di € 1.396,80, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti ex art. 7, CCNL 2001, per il servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato. L’Amministrazione si costituiva con comparsa di mero stile, senza contestare la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, con istanza depositata nelle more del giudizio, la parte ricorrente aveva dichiarato che la sentenza era stata eseguita dall’Amministrazione e aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna della controparte alle spese di lite. Il TAR, preso atto dell’avvenuta esecuzione, osserva che la domanda proposta ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, con la conseguenza che il giudice non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
Con riferimento alle spese, il Tribunale afferma che il tardivo adempimento, successivo alla notifica del ricorso per ottemperanza, conferma la fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente. Ne deriva che le spese del giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente in applicazione del principio della soccombenza virtuale, secondo cui l’esito favorevole della controversia per il ricorrente, pur in assenza di una pronuncia nel merito, giustifica la condanna della parte che ha dato causa al giudizio adempiendo solo in via tardiva.
La liquidazione è operata in via equitativa, tenendo conto dell’esito della controversia e del limitatissimo impegno difensivo richiesto, in un importo complessivo di € 500,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato. Le spese sono distratte in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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