Giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro (TAR Piemonte n. 1183 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, liquidando le somme ivi riconosciute in favore del creditore. Sussistono i presupposti dell’azione quando il titolo sia stato attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e notificato al domicilio reale dell’Amministrazione, e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Per l’ipotesi di persistente inerzia va nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari anche di altro Dipartimento. L’inerzia seriale dell’Amministrazione giustifica la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, ha accertato l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi.
Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi, con esclusione delle spese già destinate al procuratore antistatario, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. n. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, dello stesso decreto, che ha abrogato l’obbligo di spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023.
Il titolo è stato notificato con PEC al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risultava contestata l’omessa esecuzione del giudicato.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega.
Il Collegio ha precisato che il commissario può delegare l’incarico a qualunque dirigente o funzionario ritenuto idoneo, anche di altro Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici e dalle attribuzioni dei vari uffici, per evitare che modifiche organizzative interne dell’Amministrazione già inadempiente producano ulteriori ritardi. Il commissario può impiegare i capitoli di spesa destinati allo scopo o altri disponibili, e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite sono poste a carico del Ministero e liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, ridotti per l’obiettiva semplicità dell’attività difensiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Collegio ha infine rilevato il carattere seriale del contenzioso e ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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