Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lazio n. 1153 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che accerta il diritto del lavoratore alla defiscalizzazione della prestazione previdenziale e condanna l’ente a ricostituirla, è suscettibile di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il ricorso è ammissibile quando sia attestato il passaggio in giudicato e sia decorso il termine dilatorio dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione nel termine fissato e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando la nomina del commissario già presidia l’eventuale inadempimento, salva diversa valutazione su nuova istanza.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 2094 dell’11.12.2024, con la quale è stato dichiarato il suo diritto alla defiscalizzazione della prestazione previdenziale ai sensi dell’art. 18 della Convenzione Italia-Albania contro la doppia imposizione del 21.05.1998, con condanna dell’INPS a ricostituire la prestazione e a erogare quanto indebitamente trattenuto.
La sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata all’Istituto il 16.12.2024; il passaggio in giudicato è attestato dagli Uffici competenti. L’INPS, ritualmente intimato, non si è costituito. Il ricorrente domanda la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. e verifica i presupposti dell’azione: il passaggio in giudicato del provvedimento ottemperando, accertato con idonea certificazione, e il decorso del termine dilatorio dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Nessun dubbio residua sulla ricomprensione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato tra i provvedimenti attuabili con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito il ricorso è fondato: l’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto adempimento. Il Tribunale ordina pertanto all’INPS di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Frosinone nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione.
In conformità alla richiesta del ricorrente, il Collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o di altro funzionario delegato, con compenso di euro 1.000,00 a carico dell’INPS, salvo conguaglio, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato; il commissario provvede nell’ulteriore termine di sessanta giorni, dietro istanza di parte.
La richiesta di penalità di mora è invece respinta: la nomina del commissario, già disposta per fronteggiare l’eventuale inadempimento, esclude allo stato i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Resta salva una diversa valutazione su apposita nuova istanza in caso di mancata collaborazione. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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