Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1154 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto al giudicato e ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio. Ove permanga l’inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta che provvede in sostituzione dell’ente. Il ritardo nell’esecuzione giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale civile di Pistoia, Sez. Lavoro, n. 334/2023, pubblicata il 27/12/2023, era stato accertato il diritto della parte ricorrente al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito delle relative somme per gli anni scolastici indicati e con interessi o rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

Il titolo era passato in giudicato. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, la creditrice ha convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del rito: l’esistenza di un titolo giudiziale definitivo, la sua notificazione alla sede reale dell’Amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Sul merito, dagli atti non risultava alcuna esecuzione della sentenza. Il Collegio ha quindi accertato l’inadempimento e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, perché provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, avanzata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.

Il ritardo maturato ha giustificato la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015.

Le spese, distratte in favore del procuratore antistatario, sono state liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Il ricorso è stato pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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