Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 2434 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che ha riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., una volta verificati il passaggio in giudicato della decisione e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Sussistendo i presupposti di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., va fissata la penalità di mora parametrata all’interesse legale, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, attesa la funzione sollecitatoria e non risarcitoria dell’istituto. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato sin d’ora il Commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, aveva ottenuto dal Tribunale di Benevento, Giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto a fruire della carta elettronica del docente per gli anni scolastici di servizio prestati in forza di contratti a termine. Il giudice del lavoro aveva dichiarato tale diritto e condannato l’Amministrazione ad accreditare la somma dovuta sulla carta elettronica.
Formatosi il giudicato per mancata proposizione di gravame, come attestato da certificazione di cancelleria, e rimasta ineseguita la decisione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione del titolo e la fissazione della penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile, instando per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996.
Accertata l’inottemperanza, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Il Collegio ha altresì ritenuto sussistenti i presupposti per la fissazione della penalità di mora, non essendo state evidenziate valide ragioni ostative. Ha reputato equo il parametro dell’interesse legale, ora esplicitamente richiamato dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Quanto alla decorrenza, il Tribunale ha precisato che le astreintes, tenuto conto della funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’atto dell’eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, che provvederà su istanza del ricorrente entro ulteriori sessanta giorni, con compenso posto a carico dell’Amministrazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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