Carta docente non erogata: accolto il ricorso per ottemperanza al giudicato (TAR Lombardia n. 1458 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto all’erogazione della carta docente e ordina all’amministrazione di darvi esecuzione per la sorte capitale entro un termine fissato. Decorso inutilmente tale termine, si nomina un commissario ad acta affinché adotti, entro i successivi sessanta giorni, tutti gli atti necessari all’assolvimento del mandato, ivi comprese variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti. Ove le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

Una docente otteneva dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il proprio diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e condannava l’amministrazione a metterla a disposizione, o a fornire altro equipollente, per i predetti anni. Il titolo veniva notificato il 15.04.2024, ma restava inadempiuto.

Non essendovi stata impugnazione, interveniva il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 06.02.2025, e decorreva infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita depositando documentazione attestante il pagamento delle sole spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato il ricorso alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm. e lo ha ritenuto fondato. La pretesa fatta valere in giudizio risultava adeguatamente documentata e, a fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.

L’accertamento del giudicato e dell’inottemperanza ha dunque condotto all’accoglimento. L’amministrazione è stata condannata a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, per la sorte capitale, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza.

Il Tribunale ha poi regolato l’ipotesi di perdurante inerzia. Decorso inutilmente il termine, un commissario ad acta provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente. L’organo è stato individuato nel Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di valutazione, o in un dirigente o funzionario delegato.

Al commissario è stato attribuito il potere di adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinadosi con le strutture straordinarie. Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Sul piano delle spese, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., liquidando l’importo in mille euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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