Silenzio-inadempimento escluso se il termine del procedimento non è ancora scaduto (TAR Lombardia n. 1730 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio avverso il silenzio-inadempimento, disciplinato sotto il profilo sostanziale dall’art. 31 c.p.a. e sotto quello processuale dall’art. 117, comma 1, c.p.a., presuppone la scadenza del termine di conclusione del procedimento e l’inerzia dell’amministrazione. L’obbligo di provvedere può sorgere da un autovincolo che l’amministrazione assume in ordine al futuro esercizio della propria azione, con copertura nel principio di buona fede ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. Quando l’amministrazione ha fissato il termine di conclusione del procedimento, prima della sua scadenza non è configurabile alcun inadempimento contestabile in giudizio. L’eventuale contestazione deve rivolgersi, semmai, contro il provvedimento che ha determinato quel termine.

Il Fatto

Una società ricorrente, attiva nel settore energetico, detiene una quota del capitale sociale di una società partecipata da alcuni Comuni. I Comuni soci, a partire dal piano di revisione straordinaria del 2017, avevano deliberato di dismettere le rispettive quote, ritenute non necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016.

Dopo una manifestazione di interesse della ricorrente, i Comuni avevano dapprima avviato una negoziazione diretta, poi conclusa negativamente, e avevano optato per una gara ad evidenza pubblica, affidando a un Comune il ruolo di capofila. Ritenendo che la procedura non fosse stata avviata, la società ha diffidato i Comuni il 24 ottobre 2024 e, constatata la perdurante inerzia, ha agito in giudizio per l’accertamento del silenzio-inadempimento e della fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3, c.p.a..

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità sollevata dai Comuni resistenti, che avevano sostenuto la conclusione negativa del procedimento. Il giudizio è stato circoscritto all’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento ad evidenza pubblica avviato con le deliberazioni di Giunta del dicembre 2023.

Il Collegio ha richiamato la disciplina sostanziale e processuale del rimedio. Ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., perché si configuri il silenzio-inadempimento occorre un obbligo di provvedere e la scadenza del termine di conclusione del procedimento senza che sia stato adottato alcun provvedimento espresso. L’obbligo può nascere dalla legge, dai principi generali o da un autovincolo assunto dall’amministrazione.

In quest’ultimo caso la copertura normativa è individuata nel principio della buona fede ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. Il Tribunale ha precisato che, esercitata la discrezionalità sull’an e sul quid, l’amministrazione resta vincolata alla propria scelta ed è tenuta a concludere i procedimenti nei termini di legge, salvo il ritiro o l’autotutela.

Nel caso concreto, i Comuni avevano validamente deliberato la dismissione mediante gara, scelta non contestata. La censura riguardava il ritardo nella conclusione del procedimento. Tuttavia, dalla documentazione emergeva che il procedimento doveva concludersi entro il 31.12.2025, termine fissato con la deliberazione consiliare del 17.12.2024, adottata in occasione dell’approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipate.

Alla data di proposizione del ricorso, il 7 marzo 2025, il termine di conclusione non era dunque ancora scaduto. Il procedimento era ancora in itinere e, pertanto, non sussistevano i presupposti per far valere l’inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a.. Il Tribunale ha osservato che la ricorrente avrebbe semmai dovuto impugnare il provvedimento contenente l’indicazione di quel termine. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in considerazione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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