Ottemperanza ai decreti ex legge Pinto senza notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 1155 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti emessi dalla Corte d’appello ai sensi della legge n. 89/2001 non trovano applicazione la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Una volta decorsi sei mesi dalla presentazione della dichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001, il perdurante silenzio dell’amministrazione legittima l’actio iudicati e l’accoglimento del ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza e pone a carico dell’amministrazione le spese, comprensive di quelle della funzione commissariale. Il principio di pienezza e concentrazione delle tutele consente di affidare al Commissario anche il pagamento delle spese di lite, evitando un ulteriore giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagargli la somma di euro 4.000 a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il titolo è passato in giudicato e non è stato spontaneamente eseguito.
Prima di adire il giudice amministrativo, la parte ha inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001, dalla quale sono decorsi sei mesi. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito ed è rimasto inerte. Il ricorrente propone quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il presupposto procedurale dell’azione. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il collegio ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, richiamando sul punto il precedente del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1423 del 2021.
Accertato che la dichiarazione ex art. 5-sexies è stata presentata e che sono decorsi i sei mesi previsti, il collegio rileva il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Il ricorso è pertanto fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Ministero deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, a cura della parte ricorrente.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, perché comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Quanto alle spese di lite, il collegio le liquida in euro 552,00 oltre accessori, con distrazione, applicando i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. Il Tribunale estende poi il compito del Commissario al pagamento delle spese, in caso di mancata rifusione nel medesimo termine: il codice di rito non disciplina le modalità di corresponsione, e ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza. La soluzione si fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele e sul richiamo, per analogia, agli artt. 95 e 510 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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