Impresa individuale e notifica dell’interdittiva presso la sede legale (TAR Sicilia n. 1155 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’impresa individuale non è dotata di soggettività giuridica distinta da quella della persona fisica che ne è titolare, né sotto l’aspetto sostanziale né sotto quello processuale. Ne consegue che la notificazione di un’informativa antimafia interdittiva effettuata al titolare presso l’indirizzo risultante quale sede legale dell’impresa è rituale e idonea a portare l’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Perfezionatasi la notifica per compiuta giacenza, decorre il termine di decadenza di sessanta giorni per l’impugnazione ai sensi dell’art. 41 cod. proc. amm.; il ricorso notificato oltre tale termine è irricevibile. La declaratoria di irricevibilità del ricorso introduttivo determina l’inammissibilità dei motivi aggiunti che impugnino il provvedimento consequenziale per soli vizi di invalidità derivata dal provvedimento presupposto tardivamente impugnato.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale operante nel settore agricolo e dell’allevamento, ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva emessa nei suoi confronti dalla Prefettura nel giugno 2020, insieme al blocco dell’erogazione degli aiuti disposto da AGEA. Con motivi aggiunti ha poi impugnato anche la nota AGEA dell’11 giugno 2023, recante divieto di percezione di contributi e intimazione di restituzione di somme per complessivi 270.438,40 euro.

L’amministrazione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, notificato nel marzo 2023 a fronte di un’interdittiva notificata per compiuta giacenza nell’agosto 2020. Il ricorrente ha sostenuto di aver conosciuto il provvedimento solo nel gennaio 2023, accedendo al fascicolo del pubblico ministero, e ha contestato la notifica presso la sede dell’impresa anziché presso la propria residenza privata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività. Il provvedimento interdittivo risulta inviato al titolare dell’impresa con raccomandata spedita all’indirizzo della sede legale della ditta. La discordanza tra l’indicazione del destinatario sulla busta e quella sull’avviso di ricevimento è priva di rilievo, avendo l’amministrazione dimostrato che l’atto è stato portato nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Il TAR richiama il principio secondo cui l’impresa individuale non ha soggettività giuridica autonoma rispetto al titolare, citando Cons. Stato, sez. VI, n. 11761 del 2022 e Cons. Stato, sez. V, n. 6458 del 2018. La notifica effettuata al titolare presso la sede dell’impresa è dunque rituale. Il ricorrente non ha allegato alcuna impossibilità di ritirare la raccomandata, sicché opera la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., essendo a lui imputabile un comportamento di colpevole negligenza.

La notificazione deve quindi ritenersi legalmente perfezionata alla scadenza del termine di compiuta giacenza, con la conseguenza che il ricorso, notificato oltre tre anni dopo, è tardivo e dunque irricevibile ai sensi dell’art. 41 cod. proc. amm.

Da tale esito deriva l’inammissibilità dei motivi aggiunti. Gli stessi non censurano vizi propri del provvedimento AGEA, ma esclusivamente la sua invalidità derivata dall’interdittiva presupposta, i cui vizi avrebbero dovuto essere fatti valere entro il termine decadenziale non osservato. Il Collegio dispone l’integrale compensazione delle spese, restando a carico del ricorrente il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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