Onere della prova su epoca e collocazione del manufatto abusivo in sanatoria (TAR Sicilia n. 1156 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il diniego di condono edilizio e l’ordine di demolizione, grava sulla parte privata l’onere della prova della collocazione del manufatto fuori dalla fascia di inedificabilità assoluta e della sua realizzazione in epoca anteriore al regime autorizzatorio. Tale prova deve essere rigorosa e fondata su documentazione certa e univoca, in applicazione del principio di vicinanza della prova. L’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo è rispettato quando il destinatario è posto in grado di comprenderne le ragioni e di accedere alla tutela giurisdizionale. La sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 è legittimamente irrogata al proprietario che, avendo la disponibilità del bene, non abbia provveduto alla demolizione, anche a prescindere dall’accertamento dell’autore materiale dell’abuso.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fabbricato residenziale in Siracusa, aveva presentato nel 1986 domanda di regolarizzazione urbanistico-edilizia ai sensi della legge n. 47/1985. Il Comune di Siracusa, con provvedimento del 14.03.2019, ha negato il rilascio della concessione in sanatoria, assumendo che l’immobile si trovi a distanza inferiore a 150 metri dalla battigia e sia stato realizzato dopo l’entrata in vigore della legge reg. Sic. n. 78/1976. Contestualmente è stata adottata ordinanza di demolizione.
La ricorrente ha impugnato il diniego e l’ordine demolitorio, deducendo carenza motivazionale e istruttoria sul momento di completamento delle strutture essenziali. Con motivi aggiunti ha poi contestato l’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’omesso esame della pendente istanza di sanatoria e il difetto di istruttoria sull’autore materiale dell’abuso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure. Quanto al diniego di condono, richiama il principio secondo cui l’obbligo di motivazione va inteso in senso sostanziale e funzionale, e risulta rispettato quando il destinatario è in grado di comprendere le ragioni dell’atto e di accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità agli artt. 24 e 113 Cost. (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., n. 361 del 2023; Cons. Stato, sez. VI, n. 898 del 2023). Nel caso concreto il diniego enunciava i due presupposti della distanza dalla battigia e dell’epoca di realizzazione.
Sul piano probatorio il Tribunale ribadisce che l’onere della prova grava sul privato che ha commesso l’abuso: il ricorrente deve fornire prova rigorosa dell’esatta collocazione del manufatto all’epoca dell’abuso (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., n. 436 del 2018; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 2007 del 2019). Nel caso di specie la ricorrente non ha neppure allegato una diversa collocazione spaziale.
Quanto al tempo di realizzazione, la Corte richiama l’orientamento consolidato che pone sul proprietario l’onere di provare il carattere risalente dell’opera, fondandolo sul principio di vicinanza della prova (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 9612 del 2023). Il Comune ha documentato, tramite aerofotogrammetrie del 1976 e del 1980, l’assenza di immobili sul lotto; la ricorrente nulla ha opposto. Anzi, il certificato di idoneità statica del 1990 indica il 1982 come anno di costruzione e il 1983 come anno di ultimazione.
Sui motivi aggiunti, il Collegio esclude la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: l’ordinanza conteneva l’avvertenza circa l’irrogazione della sanzione in caso di inottemperanza, sicché la parte era edotta delle conseguenze, e la partecipazione non avrebbe potuto giovare stante l’automatismo dell’adozione (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 978 del 2024; TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 2562 del 2023). Quanto all’asserita sospensione necessaria, la Corte distingue il condono straordinario dall’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, rilevando che al momento dell’adozione del provvedimento sanzionatorio non vi era sospensione né rimozione degli atti presupposti e che sulla seconda istanza si era formato il silenzio diniego.
Infine, sull’art. 31, comma 4-bis, il Tribunale osserva che la sanzione è legittima anche verso il proprietario che, avendo la disponibilità del bene, non abbia provveduto alla demolizione, senza necessità di accertare l’autore materiale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 10331 del 2023; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 428 del 2024). Nel caso concreto la proprietaria non ha dimostrato di essere priva del possesso né di aver eseguito il ripristino.
Nota della Redazione
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