Tariffa sosta parcheggi commerciali illegittima durante orario apertura nonostante convenzione urbanistica (TAR Lombardia n. 1156 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione di Giunta che assoggetta a tariffazione della sosta i parcheggi ad uso pubblico pertinenti alle grandi e medie strutture di vendita è illegittima nella parte in cui contrasta con la convenzione urbanistica che esclude espressamente forme di pagamento durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale. Il potere pianificatorio in materia di sosta, pur ampiamente discrezionale e sindacabile solo per arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, recede di fronte al vincolo convenzionale pregresso, che genera un affidamento qualificato in capo al privato. Il superamento dell’assetto pattizio richiede una motivazione rafforzata sulla sussistenza di un interesse pubblico prevalente, non fornita dall’Amministrazione. Il pagamento della sosta non costituisce prestazione patrimoniale imposta, ma corrispettivo per l’utilizzazione particolare dello spazio pubblico.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura commerciale di grande distribuzione in zona periferica del Comune di Varese, al confine con altro Comune, in un’area priva di insediamenti residenziali. Nel 2004 aveva sottoscritto con il Comune la convenzione del Piano Attuativo del comparto, che all’art. 9 disciplinava i parcheggi asserviti all’uso pubblico, escludendo forme di pagamento nelle ore di apertura dell’esercizio commerciale, salvo la quota di interscambio.
Con la deliberazione di Giunta n. 521/2017, il Comune ha previsto l’avvio di un confronto con i gestori delle strutture di vendita e, in mancanza di accordo dal 1° aprile 2018, l’assoggettamento a tariffazione dei parcheggi ad uso pubblico afferenti alle medie e grandi strutture. La società ha impugnato tale delibera unitamente agli atti presupposti, deducendo violazione del Codice della Strada, delle norme in materia di pianificazione, della convenzione e dei principi di affidamento e buona fede.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. La ricorrente può sostituire il gettito della tariffa con una cifra a forfait e, comunque, subisce il pregiudizio indiretto della possibile dissuasione della clientela. Il superamento parziale della convenzione del 2004 le conferisce inoltre una posizione qualificata.
Nel merito, il Tribunale ricorda che la materia è sottratta alla legge n. 241 del 1990 per effetto dell’art. 13 e ricondotta alla disciplina dei procedimenti pianificatori, connotata da ampia discrezionalità. Il sindacato resta nei limiti dell’arbitrarietà o dell’irragionevolezza manifesta, applicandosi ai piani del traffico i principi elaborati per i piani urbanistici.
Le censure sulla tariffazione in sé sono infondate. L’art. 7, comma 1, lett. f, del D. Lgs. n. 285 del 1992 facoltizza i Comuni a subordinare la sosta al pagamento. La Corte costituzionale n. 66 del 2005 esclude che il pagamento integri una prestazione patrimoniale imposta, configurandolo come corrispettivo per l’uso dello spazio pubblico. Le scelte comunali, sorrette dal documento “Varese si muove” e da criteri tariffari zonali differenziati, superano il vaglio di ragionevolezza.
Il ricorso è invece fondato con riguardo alla violazione della convenzione. L’art. 9 dell’accordo del 2004, mai modificato, impegna il Comune a non tariffare il parcheggio durante l’orario di apertura, salvo la quota di interscambio di cui all’art. 5.1.d. Il tenore letterale della clausola non lascia dubbi. Il Comune non ha fornito la motivazione rafforzata richiesta per superare l’assetto pattizio e comprimere l’affidamento del privato, tutelato in presenza di pregresse convenzioni edificatorie già stipulate.
Ne consegue l’annullamento parziale della deliberazione n. 521/2017, nella parte in cui assoggetta a pagamento i parcheggi ad uso pubblico della struttura durante l’orario di apertura. Le spese sono compensate, con rifusione del contributo unificato a carico del Comune.
Nota della Redazione
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