Compensazione delle spese illegittima in ottemperanza senza gravi ragioni (Cons. Stato n. 1161 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la compensazione delle spese processuali è ammessa solo in presenza di quelle gravi ed eccezionali ragioni che l’art. 26 cod. proc. amm. e l’art. 92 cod. proc. civ. richiedono. La soccombenza totale dell’amministrazione rimasta inerte giustifica la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza e i parametri del D.M. n. 55/2014. La riduzione tabellare trova fondamento nella non particolare complessità della controversia. L’attività legale svolta prima del processo non costituisce autonoma voce di rimborso, ma al più elemento dimostrativo dell’inevitabilità del ricorso alla giurisdizione.

Il Fatto

Il TAR Lombardia, con sentenza n. 2439/2025, aveva accolto il ricorso per ottemperanza alla precedente sentenza n. 1815/2024, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire il pagamento delle spese processuali liquidate in 800,00 euro, oltre accessori, e preannunciando la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Nel definire il giudizio, tuttavia, il TAR aveva compensato le spese in ragione del carattere seriale della controversia. Il ricorrente vittorioso ha appellato tale capo, deducendo di aver inviato diffide e solleciti dal 19 giugno al 3 dicembre 2024 senza alcun riscontro, e di aver quindi subito un pregiudizio economico diretto. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di liquidazione delle spese. Ha escluso che sussistessero quelle gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione disposta in primo grado, essendosi il giudizio concluso con l’integrale vittoria del ricorrente.

La totale soccombenza del Ministero imponeva al giudice di prime cure di applicare correttamente il principio di soccombenza di cui agli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., ponendo le spese e le competenze a carico dell’amministrazione resistente, nella misura delle tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.

Quanto alla quantificazione, il Consiglio di Stato ha applicato la riduzione tabellare in ragione della non particolare complessità della controversia. La circostanza dedotta dall’appellante di essere stata quasi costretta ad avviare il giudizio per l’inerzia dell’amministrazione non incide, almeno non in via diretta, su tale valutazione.

Le norme del codice di rito in materia di spese, ha precisato il Collegio, riferiscono queste ultime e il connesso istituto della soccombenza esclusivamente al costo sostenuto dalla parte vittoriosa per l’attività processuale in senso proprio. L’impegno legale profuso prima del processo può quindi valere tutt’al più quale elemento che dimostra l’inevitabilità del ricorso, e non quale autonoma voce da rimborsare.

L’appello è stato pertanto accolto e, in riforma del capo relativo alla compensazione, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del primo grado liquidate in 1.500,00 euro, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del grado d’appello, liquidate in 500,00 euro, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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