Obbligo del Comune di provvedere sull’esposto di abuso edilizio (TAR Puglia n. 1160 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
A fronte di una segnalazione circostanziata di abusi edilizi, il Comune è tenuto ad attivare e concludere il procedimento di controllo, adottando un provvedimento espresso e motivato ai sensi dell’art. 27, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990. L’azione avverso il silenzio proposta dal vicino rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 31 e art. 133, comma 1, lett. a, n. 3 e lett. f, cod. proc. amm., avendo ad oggetto l’esercizio di poteri pubblicistici di vigilanza e non la diretta tutela del diritto di proprietà. L’eventuale utilità riflessa sulla proprietà del ricorrente rileva solo sul piano dell’interesse al ricorso. L’avvenuto svolgimento di verifiche anteriori all’istanza non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di concludere il nuovo procedimento con atto espresso.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di terreni confinanti, hanno presentato al Comune di Fragagnano un’istanza con la quale segnalavano una serie di abusi edilizi su immobili edificati nelle proprietà vicine, chiedendo l’attivazione dei poteri di vigilanza e l’adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, hanno proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro un termine e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione, sul rilievo che la controversia avrebbe ad oggetto la tutela del diritto soggettivo di proprietà, e nel merito ha sostenuto che la regolarità delle opere era già stata verificata in passato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene infondata. L’azione è proposta ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm. e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per due concorrenti ragioni: la previsione dell’art. 133, comma 1, lett. a, n. 3, cod. proc. amm. e quella della lett. f della medesima disposizione, che devolve alla cognizione del TAR la materia del controllo edilizio.

Il petitum sostanziale consiste, infatti, nella richiesta di esercizio di poteri amministrativi disciplinati dalla legge, ossia le funzioni di vigilanza di cui agli artt. 27 e ss. d.P.R. n. 380/2001. L’eventuale vantaggio che i ricorrenti potrebbero trarre dal riconoscimento degli abusi, in termini di proprietà, rappresenta una mera utilità riflessa e non incide sul riparto: la vicinitas è richiamata solo sul piano dell’interesse al ricorso, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite del Consiglio di Stato n. 33 del 9 dicembre 2021.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio richiama il consolidato orientamento per cui, a fronte di una segnalazione circostanziata, il Comune ha l’obbligo di attivare e concludere il procedimento di verifica della natura abusiva dell’opera, pronunciandosi in maniera espressa e sanzionando le condotte illecite, come affermato tra le altre da Cons. Stato, Sez. VI, n. 6222 del 2 novembre 2018 e da TAR Napoli, Sez. III, n. 4012 del 27 giugno 2024.

Nel caso concreto l’istanza conteneva elementi circostanziati e imponeva la conclusione del procedimento nel termine ordinario di trenta giorni. La documentazione versata dal Comune non dimostra alcun riscontro espresso: le verifiche prodotte risalgono a epoca anteriore all’istanza e non sono parametrate ad essa. L’esecuzione di controlli parzialmente affini non fa venir meno l’obbligo, potendo gli elementi già acquisiti essere utilizzati solo per l’istruzione del nuovo procedimento, che richiede comunque un atto conclusivo espresso.

Il Tribunale dichiara quindi l’illegittimità del silenzio e condanna il Comune ad adottare un provvedimento espresso e motivato, senza vincolo di contenuto, entro sessanta giorni. La nomina del commissario ad acta è riservata a un eventuale ulteriore inadempimento, previa istanza degli interessati, con spese a carico dell’ente. Il Comune è condannato alle spese di lite, mentre tra le altre parti si dispone compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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