Riserva ai quartini e pubblicazione banca dati legittime nel test veterinario (TAR Lazio n. 6163 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riserva di posti in favore dei candidati “quartini”, prevista dall’art. 18, comma 3-bis, D.L. n. 19/2024 (convertito dalla legge n. 56/2024), non viola i principi di par condicio, merito e uguaglianza: si tratta di una misura transitoria e proporzionata di tutela dell’affidamento, riferita solo a candidati che nell’anno precedente avevano conseguito un punteggio utile all’immatricolazione senza poterla perfezionare per mancanza del titolo di studio. La pubblicazione anticipata della banca dati dei quesiti è coerente con i principi di trasparenza e buon andamento. L’omessa adozione di misure organizzative come schermature o metal detector non costituisce vizio procedurale.
Il Fatto
Una candidata, non ammessa alla graduatoria nazionale per il corso di laurea in Medicina Veterinaria, impugnava gli atti della procedura selettiva per l’anno accademico 2024/2025, lamentando la riserva di posti per i c.d. “quartini”, l’illegittimità della pubblicazione della banca dati dei quesiti e la mancata adozione di cautele contro possibili irregolarità. La ricorrente, pur collocata in graduatoria con punteggio di 67,00, si era immatricolata solo a seguito di scorrimento presso un ateneo da lei indicato come decima scelta.
La Motivazione della Corte
Il TAR rigetta il ricorso, condividendo le pronunce già rese dalla stessa Sezione e dal Consiglio di Stato sul sistema di accesso. La riserva per i “quartini” è giustificata dall’esigenza di tutelare chi, avendo partecipato al test nell’anno precedente con punteggio utile, non aveva potuto immatricolarsi per mancanza del diploma. Secondo la corretta interpretazione dell’art. 18, comma 3-bis, D.L. n. 19/2024, i posti erano riservati in base al punteggio minimo utile dell’anno accademico precedente, non di quello di riferimento: il parametro indicato dalla norma è l’unico coerente con la funzione di clausola di salvaguardia.
Il criterio non lede la par condicio, perché compensa una disparità preesistente e si rivolge a una categoria delimitata di candidati, senza escludere altri dall’accesso al concorso. Il TAR evidenzia inoltre che i posti per Medicina Veterinaria sono stati incrementati di 190 unità, assorbendo in misura significativa l’effetto della riserva.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, il Collegio la ritiene non manifestamente fondata: la norma è proporzionata e coerente con l’uguaglianza sostanziale e con la tutela dell’affidamento. Il Consiglio di Stato ha già avallato la compatibilità costituzionale della disposizione.
Il terzo motivo riguarda la pubblicazione anticipata della banca dati di 7.000 quesiti: la scelta è legittima perché favorisce una preparazione consapevole, non abbassa il livello qualitativo della prova e non consente una memorizzazione meccanica, dato l’intervallo solo ventennale tra pubblicazione e test. La Direttiva n. 3 del 2018 è inconferente in quanto riferita ai concorsi per il pubblico impiego, non alle prove per l’accesso alle università, disciplinate da normativa speciale. Il richiamo alla Corte costituzionale non osta invece a prove standardizzate.
La doglianza sulla mancata adozione di schermature e metal detector è infondata: l’elevato numero di punteggi massimi in alcune sedi non è di per sé sintomo di frode, né tali strumenti sono prescritti dalla normativa. Il regolamento concorsuale vieta già l’introduzione in aula di apparecchi elettronici, prevedendo sanzioni fino all’annullamento della prova. Misure ulteriori restano facoltà organizzativa delle sedi, insindacabile salvo manifesta irragionevolezza, non ravvisabile nel caso di specie.
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Nota della Redazione
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