Silenzio sull’istanza di progetto individualizzato e cessazione della materia del contendere (TAR Sicilia n. 2227 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm., il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nelle more del giudizio. Il ritardo nell’evasione dell’istanza non è imputabile all’amministrazione che abbia prontamente espletato gli incombenti di propria competenza, ma esclusivamente a quella cui sia riferibile l’inerzia. La liquidazione delle spese segue la regola della soccombenza virtuale: sono poste a carico dell’amministrazione il cui ritardo ha determinato il silenzio e compensate nei confronti delle parti non responsabili. La declaratoria di cessazione non esime il giudice dall’obbligo di comunicazione della sentenza alla competente Corte dei conti al passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 2, comma 8, legge n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente, nell’interesse del figlio di cui è amministratrice di sostegno, ha inoltrato al Comune un’istanza di rimodulazione del Progetto Individualizzato ex art. 14 legge n. 328/2000. Il Comune ha trasmesso l’istanza alla competente Commissione U.V.M. dell’Azienda Sanitaria Provinciale. L’istanza è rimasta inevasa, sicché la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. per la declaratoria di illegittimità del silenzio.
Il Comune si è costituito, deducendo di avere prontamente espletato gli incombenti di propria competenza e addossando il ritardo all’Azienda Sanitaria, rimasta non costituita. Nelle more del giudizio l’istanza è stata esitata; la ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la qualificazione della domanda. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di predisposizione e rimodulazione del progetto individualizzato ex art. 14 legge n. 328/2000.
Il Tribunale rileva che la ricorrente, con memoria depositata il 25.06.2026, ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo stata l’istanza esitata nelle more del giudizio. Applica quindi l’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm., secondo cui il giudice dichiara la cessazione quando la pretesa risulti pienamente soddisfatta. Nel caso concreto tale condizione è integrata dall’esitazione sopravvenuta dell’istanza.
La parte più significativa della decisione riguarda il governo delle spese. Il Comune aveva controdedotto che il ritardo era addebitabile esclusivamente all’Azienda Sanitaria, avendo esso espletato tempestivamente gli incombenti di legge. Il Collegio ritiene tale prospettazione supportata dalla documentazione versata in atti e non contestata dalle altre parti, e dunque da considerarsi pacifica.
Ne deriva che l’istanza è stata riscontrata soltanto dopo l’incardinazione del giudizio, e che il ritardo è riferibile unicamente all’Azienda Sanitaria. In applicazione della regola della soccombenza virtuale, le spese sono poste a carico esclusivo dell’Azienda intimata, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; restano compensate verso le altre parti.
Il Collegio infine, in ossequio all’art. 2, comma 8, legge n. 241/1990, onera la Segreteria di comunicare copia integrale della sentenza, al passaggio in giudicato, alla competente Corte dei conti.
Nota della Redazione
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