Cessazione della materia del contendere per rettifica sopravvenuta del PTPR (TAR Lazio n. 698 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta adozione dell’atto amministrativo richiesto dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quando l’atto sopravvenuto risulti pienamente satisfattivo dell’interesse azionato in giudizio. Il giudice verifica la corrispondenza tra il contenuto dell’atto e la pretesa sostanziale fatta valere, dando rilievo agli elementi che ne comprovano l’idoneità satisfattiva. La declaratoria presuppone che l’amministrazione abbia provveduto prima della decisione e che non residuino profili di interesse alla pronuncia. Le spese possono essere compensate in ragione delle peculiarità del procedimento amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia della Regione Lazio rispetto all’obbligo di rettificare l’errore materiale nella graficizzazione del vincolo paesistico su un corso d’acqua, come rappresentato nelle Tavole del PTPR. In via subordinata ha invocato l’adeguamento delle perimetrazioni ex art. 26 della L.R. Lazio n. 24/1998, oltre alla condanna a provvedere entro un termine congruo e alla nomina di un commissario ad acta.
La richiesta di rettifica era stata formulata nel 2018 e accolta con una precedente delibera regionale, ma l’errore era stato reiterato nel nuovo PTPR approvato nel 2021. Il ricorrente ha quindi notificato un’istanza nel luglio 2025 e, di fronte all’inerzia, ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., notificato e depositato nel settembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum concerneva la perdurante inerzia dell’amministrazione regionale a fronte di un’istanza volta alla rettifica cartografica del vincolo. Il Ministero della cultura, costituitosi, ha rappresentato di aver già espresso il proprio nulla osta secondo la procedura di condivisione prevista dall’Accordo tra il Ministero e la Regione Lazio del 27 maggio 2021, ai fini dell’adozione della variante di integrazione del PTPR, comprensiva della rettifica richiesta.
La Regione Lazio, nel costituirsi, ha dapprima attestato che la predisposizione della proposta di delibera recante la rettifica era in corso di finalizzazione. Successivamente, in data 26 novembre 2025, ha depositato la deliberazione della Giunta Regionale n. 1078 del 20 novembre 2025, con cui ha disposto di rettificare in riduzione i beni paesaggistici di cui all’art. 142, comma 1, lett. c), del Codice, ai sensi dell’art. 3, comma 3 dell’Accordo, secondo gli elaborati allegati.
Il Collegio ha verificato che nell’elaborato recante l’elenco delle rettifiche di errate ubicazioni è riportato, in corrispondenza del bene contraddistinto dal medesimo codice identificativo indicato nell’istanza, il riferimento alla stessa richiesta avanzata dal ricorrente nel 2018. Ha quindi ritenuto la delibera sopravvenuta pienamente satisfattiva dell’interesse azionato, sussistendone i presupposti per la pronuncia ex art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha infine disposto la compensazione delle spese tra le parti costituite, in ragione delle peculiarità del procedimento amministrativo, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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