Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1162 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è titolo esperibile nel giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’Amministrazione che non contesti specificamente il titolo e non provi l’avvenuto pagamento è tenuta all’esecuzione, gravando su di essa l’onere probatorio dei fatti estintivi ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il giudice dell’ottemperanza non può liquidare interessi e rivalutazione non contemplati nel giudicato, rientrando tali accessori nella giurisdizione del giudice civile. Le spese successive al titolo sono dovute solo se funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza. In caso di perdurante inottemperanza, il Collegio nomina commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., senza compenso quando l’incaricato sia dirigente della stessa Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 363/2024, l’accertamento del diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, con condanna del Ministero all’erogazione previa emissione della carta e accredito della somma, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, notificata in forma esecutiva il 17 aprile 2024 e divenuta definitiva, non era stata spontaneamente eseguita.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione del titolo, la nomina di un commissario per l’ipotesi di inottemperanza e la condanna alle spese. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con atto di mero stile, senza contestare il titolo né documentare alcun pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento: la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come da attestazione versata in atti, e rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’esperimento del giudizio di ottemperanza. Sono rispettati tanto il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. quanto il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.
Quanto al termine di stand still, risulta documentata la notificazione della sentenza al Ministero in data 17 aprile 2024, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Nel merito, il Ministero non ha contestato specificamente il titolo, non ne ha messo in discussione l’idoneità esecutiva e non ha comprovato il pagamento. In applicazione del principio sull’onere della prova dei fatti estintivi, modificativi e impeditivi ex art. 2697 cod. civ., sussiste quindi l’obbligo giuridico di esecuzione.
Il Collegio ordina al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Sulle spese accessorie, precisa che il giudice dell’ottemperanza non può liquidare interessi e rivalutazione se non contemplati nel giudicato, trattandosi di diritti accessori rientranti nella giurisdizione del giudice civile, richiamando TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 980 del 2018. Nel caso concreto gli accessori sono però espressamente previsti dal titolo, che li contempla.
Quanto alle ulteriori spese, sono dovute solo quelle funzionali all’introduzione del giudizio, quali pubblicazione, esame e notifica della sentenza e atti accessori; non sono dovute le spese di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore, secondo l’insegnamento di TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 2101 del 2024. La penalità di mora non è esaminata, essendo stata domandata solo per refuso e non insistita.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio nomina commissario ad acta un dirigente del medesimo Ministero, con facoltà di delega, senza diritto ad alcun compenso, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come richiamato dalla legge n. 208/2015, estensione già affermata dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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