Inammissibile il ricorso contro la relazione tecnica ISPRA nel procedimento di bonifica (TAR Sicilia n. 51 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di bonifica dei siti di interesse nazionale disciplinato dall’art. 252, comma 4, cod. amb., la relazione tecnica istruttoria resa da ISPRA costituisce atto endoprocedimentale di carattere tecnico, privo di autonoma lesività e non immediatamente impugnabile. La competenza decisoria spetta al Ministero dell’ambiente, che si avvale dell’istruttoria del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente; il parere non vincolante, avendo natura di manifestazione di giudizio, non condiziona il provvedimento finale e non è autonomamente sindacabile. Una lesione concreta dell’interesse legittimo del privato può derivare soltanto dalla determinazione conclusiva dell’Amministrazione, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto in via anticipata.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la relazione tecnica istruttoria di ISPRA del 10 marzo 2025, trasmessa al Ministero dell’ambiente e comunicata alla stessa società, con la quale si è confermata la necessità di eseguire test di cessione sulle matrici materiali di riporto, oltre al parere ISPRA n. 2024/116 del 30 maggio 2024. La vicenda si colloca nel procedimento di bonifica dell’area di interesse nazionale, con riguardo alla matrice acque sotterranee.
La fase relativa ai suoli si era conclusa nel 2013 con esito favorevole, mentre per le acque sotterranee la società, dopo l’aggiornamento dell’analisi di rischio, ha contestato la prescrizione dei test di cessione. Da qui il ricorso, fondato sulla asserita violazione del principio tempus regit actum, sull’affidamento maturato e sul difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per impugnazione di atto endoprocedimentale. La norma di riferimento è l’art. 252, comma 4, cod. amb., che attribuisce al Ministero la competenza decisoria in materia di bonifica dei siti di interesse nazionale e prevede che esso si avvalga, per l’istruttoria tecnica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente.
Muovendo da tale assetto, il Tribunale ha qualificato la relazione ISPRA come atto endoprocedimentale di carattere istruttorio, destinato ad essere eventualmente recepito dal Ministero. In assenza di una previsione normativa che lo renda vincolante, il parere non condiziona il provvedimento finale e non presenta aspetti di autonoma lesività, non essendo pertanto impugnabile in modo autonomo, come già affermato dal Cons. Stato, Sez. V, n. 1621 del 2022.
Il Collegio ha poi valorizzato una serie di circostanze di fatto. Gli atti impugnati contengono valutazioni tecniche e prescrizioni, ma non approvano né respingono l’analisi di rischio. Il Ministero ha proseguito l’istruttoria dopo l’acquisizione del parere, sollecitando il contributo di ARPA Sicilia, con la conseguenza che il procedimento non può ritenersi concluso. Lo stesso parere ISPRA, per espressa previsione, deve essere integrato dal contributo di competenza dell’ARPA.
La società ha inoltre continuato a partecipare al procedimento, depositando ulteriori osservazioni. Il Tribunale ha escluso che la fase relativa al suolo sia stata formalmente riaperta, con ciò negando la dedotta regressione procedimentale. L’atto impugnato non determina alcun arresto definitivo, ma indica soltanto la necessità di ulteriori adempimenti istruttori. La lesione concreta dell’interesse legittimo può derivare esclusivamente dalla determinazione finale del Ministero, con la conseguenza che il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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