Obbligo di provvedere sull’istanza di verifica di abusi edilizi del confinante (TAR Campania n. 1571 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il proprietario del fondo confinante con l’immobile abusivo è titolare di una posizione di interesse legittimo all’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia e può agire avverso il silenzio dell’amministrazione ai sensi dell’art. 31 c.p.a. L’obbligo di provvedere sussiste anche in relazione alle istanze di condono edilizio presentate dal terzo, poiché l’interesse del confinante confluisce nel doveroso e preliminare esame di tali domande. La mancata emanazione di un provvedimento espresso che concluda il procedimento, quale che ne sia il contenuto, frustra il soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato, in violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’area in catasto sita in Monte di Procida, con accesso dalla via Caranfe, deduce che sul terreno confinante i controinteressati hanno realizzato un fabbricato abusivo, per il quale erano state inoltrate in data 29 marzo 1995 separate istanze di condono edilizio ex legge n. 724/1994, protocollate ma non ancora definite. Per raggiungere tale immobile sarebbe necessario attraversare l’area cortilizia antistante l’abitazione del ricorrente.

Ritenendo la costruzione difforme dalle regole urbanistiche, il ricorrente ha chiesto al Comune, in data 6 settembre 2025, di concludere i procedimenti di condono mediante rigetto delle istanze e conseguente esercizio dei poteri di ripristino. L’istanza è stata inviata per conoscenza anche alla Soprintendenza. Di fronte all’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sostenendo che il ricorrente avesse dedotto il mero rapporto di vicinitas, e ha rappresentato che l’esame delle istanze di condono segue un ordine cronologico. I controinteressati hanno parimenti eccepito il difetto di legittimazione, deducendo che il ricorrente sarebbe stato destinatario di un’ordinanza di demolizione rimasta inottemperata.

Il Collegio respinge entrambe le eccezioni. Quanto alla posizione dei controinteressati, non risulta alcun provvedimento del Comune che abbia disposto l’acquisizione dell’immobile del ricorrente al patrimonio dell’ente né che ne abbia ordinato lo sgombero: il ricorrente si trova dunque in una relazione qualificata con il bene ed è titolare di una situazione soggettiva meritevole di tutela.

Quanto all’eccezione del Comune, il ricorrente non deduce la mera vicinitas, ma esplicita il proprio interesse alla demolizione dell’opera abusiva, rilevando come essa pregiudichi l’esercizio sia dell’inspectio che della prospectio sulla finitima area di sua proprietà.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il Collegio richiama la costante giurisprudenza della Sezione secondo cui sussiste l’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere sull’istanza di verifica e repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulata dal proprietario del fondo limitrofo, in considerazione degli effetti negativi dell’eventuale illecito non represso (Tar Napoli n. 3703 del 2022, n. 5217 del 2022, n. 5848 del 2022, n. 3635 del 2016).

Il Comune non ha ancora risposto con provvedimento espresso alla circostanziata diffida del ricorrente, in violazione dell’obbligo di provvedere ex art. 2 della legge n. 241 del 1990. Nel giudizio avverso l’inerzia ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’amministrazione, quale che ne sia il contenuto, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (Tar Campania n. 8317 del 2021). Il ricorso va pertanto accolto, con ordine al Comune di provvedere entro sessanta giorni e nomina, in caso di ulteriore inerzia, di un commissario ad acta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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