Requisito tecnico strutturale e insindacabile annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione (TAR Veneto n. 1582 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione della lex specialis di gara segue i criteri ermeneutici dettati in materia contrattuale e, in primo luogo, quello letterale dell’art. 1362 cod. civ. La qualificazione di un requisito tecnico minimo come strutturale o funzionale non dipende dalla natura della caratteristica richiesta, ma dall’espressa indicazione, nella legge di gara, della finalità che la stazione appaltante intende perseguire: in assenza di tale specificazione il requisito è strutturale e ad esso non si applica il principio di equivalenza. Il difetto di una caratteristica tecnica minima prescritta a pena di esclusione, accertato dopo l’aggiudicazione, legittima l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione medesima, sussistendo l’interesse pubblico prevalente alla tutela della salute.
Il Fatto
Un’azienda ospedaliera universitaria indiceva una procedura aperta per la fornitura di sistemi di drenaggio, suddivisa in lotti. Il lotto rilevante aveva ad oggetto un drenaggio tondo in silicone con scanalature a spirale; il capitolato qualificava la completa radiopacità della parte scanalata come caratteristica tecnica minima indispensabile a pena di esclusione.
All’esito della gara risultava prima classificata la ricorrente, che conseguiva l’aggiudicazione. La seconda classificata presentava istanza di riesame in autotutela, deducendo che il prodotto della ricorrente non era completamente radiopaco. La stazione appaltante, eseguito un esame radiografico sui campioni, accertava la non conformità e annullava in autotutela l’aggiudicazione, aggiudicando il lotto alla seconda classificata. La ricorrente impugnava il provvedimento e, poi, la delibera di aggiudicazione definitiva con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura sulla rispondenza del prodotto al requisito. L’avverbio “completamente” impone che la sola parte scanalata presenti, in tutta la sua estensione, totale radiopacità. L’esame radiografico ha evidenziato che il prodotto della ricorrente presentava un filo di solfato di bario lungo l’intera lunghezza del drenaggio, sicché la parte scanalata risultava radiopaca solo in corrispondenza di tale filo. La perizia versata in giudizio, quale mera allegazione difensiva di parte, conferma anzi che la radiopacità si fonda su quel filo. La mancanza del requisito minimo, che avrebbe imposto l’esclusione se accertata in gara, legittima dunque l’annullamento d’ufficio.
Quanto all’interesse pubblico, il requisito della completa radiopacità è finalizzato a visualizzare l’andamento del drenaggio nel corpo del paziente, a tutela della salute, interesse primario riconosciuto dall’art. 32, primo comma, Cost. L’annullamento è pertanto coerente con il paradigma dell’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241 del 1990, sussistendo ragioni di interesse pubblico prevalenti e tenuto conto degli interessi del destinatario.
Il Collegio respinge poi la censura sulla violazione del principio di equivalenza. Richiamata la distinzione tra requisiti strutturali e funzionali, precisa che un requisito è funzionale solo se la lex specialis ne esplicita la finalità perseguita. Poiché il capitolato non descrive alcuna finalità, il requisito ha natura strutturale e il principio di equivalenza non opera.
Quanto al contraddittorio, la nota di avvio dell’autotutela non richiede il termine dilatorio dell’art. 10-bis legge n. 241 del 1990, riferito ai motivi ostativi all’accoglimento di un’istanza: gli artt. 7 e 10 non prevedono un termine minimo. Legittimamente l’azienda provvedeva dopo sei giorni.
Infondate anche le censure sui principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato: il principio del risultato va rapportato a quello di legalità, che ne costituisce limite espresso, e i principi di concorrenza e imparzialità ostano all’aggiudicazione a chi non possiede il requisito minimo. La censura sulla posizione della controinteressata è inammissibile, per difetto di ricorso incidentale, e comunque infondata. Respinta anche la dedotta illegittimità della lex specialis, non configurandosi un bando fotocopia. L’istanza di verificazione è rigettata, attenendo a questioni giuridiche e non tecniche.
Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono respinti nel merito, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.