Carta del docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri (TAR Puglia n. 1169 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza esperito ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. è diretto all’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e resta circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato, restando esclusa la cognizione di ogni altra domanda con esso correlata. Presupposto dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica amministrazione debitrice di somme è l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996. Accertata la valenza di cosa giudicata del titolo e non contestato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione nel termine fissato, riservando la nomina del commissario ad acta all’eventualità di ulteriore inerzia. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. è respinta in conformità alla giurisprudenza della Sezione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, con sentenza n. 877 del 18 aprile 2024, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della cd. Carta del docente per quattro annualità, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del valore corrispondente, pari a € 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Il titolo giudiziale era stato notificato in copia conforme all’Amministrazione il 30 aprile 2024. Ritenendo persistente l’inadempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative, la nomina del commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale, ritualmente evocati, non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica in via preliminare l’azione come esperita ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., norma che consente l’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Da tale qualificazione discende il limite cognitivo del giudizio: esso resta circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e non si estende ad alcuna ulteriore domanda correlata.
Quanto ai presupposti, il Tribunale verifica la trasmissione del titolo in copia attestata conforme in data 30 aprile 2024, con conseguente integrazione della fattispecie dell’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, che subordina l’azione esecutiva alla infruttuosa scadenza dei centoventi giorni dalla notifica. Rileva altresì la comprovata valenza di cosa giudicata, ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm., attestata dalla certificazione del Giudice del Lavoro del 28 ottobre 2024.
Nel merito dell’inerzia, l’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento né ha fornito giustificazioni. Il Collegio ordina pertanto l’integrale esecuzione del titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, con pagamento di tutte le somme indicate.
La nomina del commissario ad acta è riservata all’eventualità di ulteriore ritardo successivo al termine, considerato il comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, ove il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione. La richiesta di penalità di mora è invece respinta in ossequio alla giurisprudenza della Sezione. Le spese seguono la soccombenza e si dispone la trasmissione della sentenza alla Procura presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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