Liquidazione del compenso del Commissario ad acta nell’ottemperanza al giudicato su decreto ingiuntivo (TAR Calabria n. 00579 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza ha diritto alla liquidazione del compenso per l’attività svolta, ai sensi degli artt. 49-57 e 71 d.P.R. n. 115/2002, che lo equiparano agli ausiliari del magistrato. La liquidazione è effettuata dal giudice dell’ottemperanza con decreto collegiale, ponendo il compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. Ai sensi dell’art. 50 d.P.R. n. 115/2002, la misura degli onorari è determinata sulla base delle tabelle approvate con decreto ministeriale; per l’attività di natura amministrativo-contabile si applica l’art. 2 D.M. 30 maggio 2002. Il compenso è determinato in base al valore della controversia, al tempo impiegato, alla completezza degli adempimenti e alla complessità delle questioni affrontate.
Il Fatto
Il Fallimento di una società proponeva ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 707/2017 del Tribunale Civile di Reggio Calabria, con il quale l’Azienda Sanitaria Provinciale era stata condannata al pagamento di una somma. Con sentenza n. 219 del 28.03.2022, il TAR accoglieva il ricorso e, assegnato all’amministrazione il termine di novanta giorni per provvedere, nominava quale commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega.
Il Prefetto delegava le funzioni commissariali a un funzionario amministrativo. L’attuazione del giudicato subiva una sospensione ex lege ai sensi dell’art. 2, co. 3-bis, d.l. n. 169/2022, convertito in legge n. 196/2022, sino al 31 dicembre 2023. A seguito di riattivazione disposta con ordinanza del luglio 2024, il commissario depositava una relazione con la quale comprovava l’intervenuta integrale ottemperanza alle statuizioni del decreto ingiuntivo, chiedendo contestualmente la liquidazione delle proprie competenze.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per la liquidazione del compenso, rilevando che l’art. 57 d.P.R. n. 115/2002 equipara il commissario ad acta agli ausiliari del magistrato ai fini della corresponsione di onorari, indennità e spese per l’adempimento dell’incarico. Tale qualificazione normativa costituisce il fondamento giuridico della pretesa avanzata dal commissario al termine dell’attività esecutiva.
Quanto alla quantificazione, il collegio ha richiamato l’art. 50 d.P.R. n. 115/2002, che rinvia alle tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Tribunale ha quindi fatto applicazione del D.M. 30 maggio 2002 di adeguamento dei compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici, ed in particolare dell’art. 2, relativo alla perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, quale parametro di riferimento per l’attività di natura contabile svolta dal commissario.
Nella determinazione dell’importo, il collegio ha considerato il valore della controversia, il tempo impiegato, la completezza degli adempimenti posti in essere, la complessità delle questioni affrontate e la continua interazione con gli uffici amministrativi e con il Tribunale. Elementi, questi, che hanno giustificato la liquidazione in via equitativa del compenso, in assenza di contestazioni da parte dell’amministrazione, non costituita in giudizio.
Alla luce di tali criteri, il Tribunale ha liquidato in favore del commissario ad acta la somma complessiva di euro 3.147,86, oltre oneri fiscali, contributivi e accessori di legge, ponendo l’onere a carico dell’azienda sanitaria inadempiente, conformemente al principio per cui le spese dell’esecuzione del giudicato gravano sull’amministrazione rimasta soccombente nel giudizio di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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