SUAPE e procedimento con unico titolo: competenza dell’ufficio edilizio comunale (TAR Sardegna n. 1169 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento in autocertificazione disciplinato dalla normativa regionale che comprenda un solo titolo abilitativo, di competenza esclusiva dell’ufficio edilizio comunale e senza coinvolgimento di altre amministrazioni, il provvedimento interdittivo è adottato direttamente da tale ufficio e trasmesso all’interessato e al SUAPE. Lo Sportello Unico opera quale sportello procedimentale di semplificazione e non si sostituisce alle amministrazioni competenti, né altera il sistema delle competenze sostanziali. La previsione regionale che riproduce tale modulo non contrasta con l’art. 5, comma 1-ter, d.P.R. n. 380/2001, la cui ratio non è incisa quando manchi una pluralità di amministrazioni da coordinare. Lo stato legittimo dell’immobile non può fondarsi sulla mera rappresentazione del preesistente nelle tavole di un titolo edilizio rilasciato per altre opere, salvo che l’amministrazione abbia espressamente verificato la legittimità dei titoli pregressi. L’inerzia dell’amministrazione e la risalenza dell’abuso non radicano alcun affidamento legittimo in capo al proprietario.

Il Fatto

Il ricorrente ha acquistato nel 2023 una casa colonica realizzata dall’ETFAS alla fine degli anni ’50 e, dopo interventi di manutenzione ordinaria, ha depositato il 14.3.2025 la segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell’art. 38 l. r. Sardegna n. 24/2016 e dell’art. 24 d.P.R. n. 380/2001.

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune ha dichiarato con provvedimento interdittivo l’inefficacia della segnalazione e la rimozione dei suoi effetti, rilevando la difformità del manufatto rispetto al modello delle case poderali ETFAS e l’estraneità delle pregresse concessioni del 1982 e del 1989, relative a interventi parziali. Il ricorrente ha impugnato deducendo l’incompetenza del Comune rispetto al SUAPE, il difetto di istruttoria e motivazione e la lesione dell’affidamento incolpevole. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 127 del 2025, per poi rimeditare la posizione in sede di merito.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio esclude l’incompetenza dell’ufficio comunale. L’art. 35, comma 5, l. r. n. 24/2016 prevede che, quando il procedimento unico comprenda un solo titolo abilitativo rientrante nel campo di applicazione dell’autocertificazione, l’ufficio competente adotta direttamente i provvedimenti di cui all’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990. Il punto 10.2.3 delle Direttive SUAPE si pone in piena coerenza con tale dettato legislativo.

La questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente infondata. Le prerogative del SUAPE non spostano la competenza sostanziale: lo sportello opera come canale unico informativo e procedimentale, ma non si sostituisce alle amministrazioni titolari degli interessi coinvolti. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 2974 del 2025, secondo cui l’accezione trasversale della competenza vale nei soli casi in cui il privato abbia attivato un procedimento coinvolgente più amministrazioni, e Corte cost. n. 376/2002, che esclude la soppressione delle distinte competenze e responsabilità.

Nel caso concreto la gestione del procedimento di verifica dell’agibilità fa capo in via esclusiva al Comune e non emerge alcuna esigenza di coordinamento presso il SUAPE. La norma regionale non sottrae competenze allo Sportello, che resta titolare dell’unitarietà del fascicolo, e la ratio dell’art. 5, comma 1-ter, d.P.R. n. 380/2001 non risulta incisa.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. Le concessioni del 1982 e del 1989 riguardavano la cella frigorifera e un impianto di scarico a ossidazione totale: l’istruttoria era circoscritta al vaglio dell’intervento richiesto, ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 380/2001, e non investiva il manufatto nella sua interezza. L’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. b), d.l. n. 69/2024, consente di dare rilievo all’ultimo titolo solo se l’amministrazione ha verificato la legittimità dei titoli pregressi: condizione qui assente. La rappresentazione grafica del preesistente ha funzione meramente descrittiva e non legittima le opere, come affermato da Cons. Stato, Sez. VII, n. 1382 del 2025 e da Cons. Stato, Sez. II, n. 8908 del 2025.

Il quarto motivo è respinto. I principi elaborati in tema di demolizione dell’abuso, per la natura vincolata del provvedimento, si estendono al provvedimento interdittivo in materia di agibilità. L’inerzia dell’amministrazione non radica alcun affidamento legittimo, e il privato acquirente subentra nelle conseguenze dell’abuso pregresso: era suo onere verificare la corrispondenza tra stato di fatto e progetto o modello originario, verifiche qui omesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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