Inammissibile ricorso contro tavole PRG senza impugnare delibera commissariale (TAR Puglia n. 1169 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso gli atti esecutivi di adeguamento dello strumento urbanistico generale, quando non sia stata impugnata la deliberazione che ha compiuto la scelta pianificatoria e che tali atti si limitano ad attuare. La scelta di dare esecuzione al giudicato di annullamento mediante adeguamento al parere regionale, anziché mediante controdeduzioni, appartiene all’amministrazione e non può essere rimessa in discussione in sede di redazione delle tavole planimetriche, pena la violazione del giudicato stesso. L’invalidità del piano regolatore produce un effetto solo viziante e non immediatamente caducante sui permessi di costruire rilasciati in base allo stesso, mancando un nesso di conseguenzialità necessaria tra piano e titolo edilizio. I titoli edilizi non tempestivamente impugnati mantengono la propria esecutività.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di fondi urbani compresi nella zona omogenea “B3 – esistente di completamento” del PRG comunale, sui quali insistono due fabbricati realizzati, allo stato grezzo e accatastati, in forza di un permesso di costruire rilasciato nel 2009 e mai impugnato.

Con una precedente pronuncia il giudice amministrativo aveva annullato la delibera consiliare di approvazione del PRG per aver introdotto, in seconda fase, modifiche sostanziali alla disciplina delle zone B rispetto al parere regionale. Il Comune, con deliberazione commissariale, ha dato esecuzione al giudicato scegliendo di adeguarsi al parere della Regione. La Giunta ha poi preso atto dell’adeguamento della tavola del PRG, e il Consiglio ha ratificato tale operato. I ricorrenti hanno impugnato questi atti, lamentando che la nuova tavola impone sui loro fondi un vincolo di viabilità e parcheggio irrealizzabile, e hanno proposto motivi aggiunti avverso la ratifica consiliare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. La deliberazione commissariale del 2015 ha compiuto le scelte in merito alle modalità di attuazione del giudicato di annullamento. Tra le due opzioni disponibili — riaprire il procedimento di approvazione ovvero controdedurre al parere regionale stimolando il contraddittorio — il Comune ha scelto la prima, facendo propri i contenuti del parere regionale.

La successiva delibera della Giunta, con cui si prende atto dell’adeguamento della tavola redatta dall’ufficio tecnico, e la delibera consiliare di ratifica costituiscono meri atti esecutivi di quella scelta. La ratifica, in particolare, condivide natura e contenuti dell’atto ratificato. Da qui la conseguenza: l’omessa impugnazione della deliberazione commissariale fa venir meno l’interesse alla decisione del merito.

Il Tribunale respinge la tesi dei ricorrenti secondo cui il vizio riguarderebbe non la volontà di dare esecuzione al giudicato, ma le modalità attuative nella redazione delle tavole. L’eventuale rilievo delle discrasie tra tessuto urbanistico esistente e previsioni del Piano Quadro avrebbe imposto che ogni modifica fosse previamente portata all’attenzione dell’organo regionale competente. Modificare in sede di redazione grafica una scelta già compiuta avrebbe significato violare il giudicato e la stessa delibera commissariale.

Sotto distinto profilo, il Collegio dubita della stessa lesività degli atti per i ricorrenti. Le previsioni urbanistiche operano solo per il futuro e, essendo i fabbricati già realizzati in forza di un titolo non impugnato, non incidono sull’attività edificatoria compiuta. Richiamando l’orientamento secondo cui manca un nesso di conseguenzialità necessaria tra piano regolatore e permessi di costruire, il Tribunale ribadisce che l’annullamento dello strumento urbanistico si ripercuote sugli atti applicativi in termini di invalidità viziante e non caducante. I titoli edilizi non tempestivamente impugnati conservano quindi la propria esecutività.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili, con integrale compensazione delle spese di giudizio in ragione dell’esito in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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