Graduatoria definitiva non impugnata e scorrimento doveroso in favore del sesto classificato (TAR Lombardia n. 116 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La graduatoria di un concorso pubblico non impugnata nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla pubblicazione si consolida e non è più contestabile, per esigenze di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici. La rinuncia del candidato primo classificato non riapre la graduatoria né determina una competizione interna tra i candidati collocati a pari punteggio: l’amministrazione è tenuta allo scorrimento in favore del primo candidato non vincitore utilmente collocato, secondo la lex specialis del bando, senza alcun margine di discrezionalità. Il candidato che aspirasse a una posizione migliore è onerato di impugnare tempestivamente la graduatoria, non potendo far valere in seguito l’illegittima valutazione dei titoli preferenziali in sede di scorrimento.

Il Fatto

Il Comune di Bergamo approvava con determinazione dirigenziale del 13 luglio 2020 il bando per l’assegnazione di cinque licenze taxi per veicoli a basso impatto ambientale. Il bando prevedeva una prova scritta con soglia minima di nove punti su quindici, l’attribuzione di punti per titoli di merito e, in caso di parità, l’utilizzo di titoli di preferenza (pregresso esercizio del servizio taxi o NCC, minore età, numero di figli a carico). La graduatoria sarebbe rimasta valida tre anni e i posti vacanti nel triennio sarebbero stati coperti mediante scorrimento.

All’esito del concorso la Commissione redigeva la graduatoria finale, pubblicata sul sito istituzionale e approvata con determinazione dirigenziale dell’ottobre 2021. Il primo classificato rinunciava all’assegnazione nel marzo 2022; il Comune ne prendeva atto e disponeva lo scorrimento in favore del sesto classificato. Il ricorrente, collocato al settimo posto con il medesimo punteggio del sesto, chiedeva il subentro rivendicando un titolo di preferenza poziore per minore età. Il Comune confermava il subentro del sesto classificato e rilasciava a questi la licenza. Il ricorrente impugnava gli atti, chiedendo l’accertamento del diritto al collocamento in sesta posizione e all’assegnazione della licenza.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui il ricorrente censurava l’erronea applicazione dell’art. 4 del bando in ordine ai titoli preferenziali e il difetto di motivazione sul criterio di collocamento a pari punteggio, è dichiarato irricevibile per tardività. Il Collegio rileva che il ricorrente contesta la propria posizione in graduatoria, ma propone le doglianze a distanza di diversi mesi dalla pubblicazione della stessa, riconosciuta dallo stesso interessato nella propria istanza di luglio 2022.

Non è condivisibile la tesi secondo cui l’interesse all’impugnazione sarebbe sorto solo con la rinuncia del primo classificato e l’asserita competizione interna tra sesto, settimo e ottavo classificati. Il Collegio osserva che la rinuncia non ha determinato alcuna competizione, perché il Comune ha doverosamente proceduto allo scorrimento della graduatoria già formata e definitiva in favore del sesto classificato, come previsto dall’art. 5 del bando, senza potere di riformulare la graduatoria né di rivalutare ex novo i titoli preferenziali.

La graduatoria non impugnata nel termine assume efficacia definitiva. Il ricorrente avrebbe dovuto valutare già alla pubblicazione l’opportunità di impugnarla per conseguire la sesta posizione, utile in caso di rinuncia di uno dei primi cinque o di sopravvenuta scopertura di organico nel triennio di validità. L’omessa impugnazione nel termine di sessanta giorni ha determinato il consolidamento delle posizioni cristallizzate.

Il secondo motivo, dedotto in via subordinata, è infondato. Il ricorrente lamentava che il Comune avesse disposto lo scorrimento senza coinvolgere settimo e ottavo classificati e senza acquisire i documenti utili al subentro. Il Collegio rileva che il Comune ha applicato doverosamente l’art. 5 del bando, che impone di coprire i posti vacanti nel triennio utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento. A fronte di una graduatoria definitiva, l’amministrazione non conserva alcun margine di discrezionalità per rimettere in discussione gli esiti del concorso ormai cristallizzati.

Il ricorso è pertanto in parte irricevibile e in parte respinto; il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite liquidate in duemila euro, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *