Accesso agli atti e ottemperanza del Comune senza frammentazione tra uffici (TAR Calabria n. 344 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti integralmente dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 112 c.p.a. L’amministrazione non può frazionare la risposta all’istanza di accesso tra i singoli uffici interni, poiché non ricade sul cittadino l’onere di conoscere l’organizzazione dell’ente: è compito dell’amministrazione trasmettere l’istanza agli uffici competenti e fornire una risposta univoca, in ossequio ai principi di buon andamento, trasparenza e leale collaborazione. Ove la documentazione non esista o non sia nel possesso dell’ente, l’amministrazione deve attestarla formalmente sotto la propria responsabilità. All’accertato inadempimento conseguono la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il Fatto

Con istanza del 31 maggio 2024 i ricorrenti hanno chiesto al Comune di Catanzaro copia di una serie di atti relativi a una concessione demaniale marittima e a un’attività di stabilimento balneare, oltre a informazioni su sopralluoghi, proroghe, collaudi e provvedimenti sanzionatori. Con una precedente sentenza di questa sezione, non impugnata e passata in giudicato, il Comune è stato condannato a rendere accessibile la documentazione richiesta entro trenta giorni.

Poiché l’ente ha fornito riscontri solo parziali e frammentati, i ricorrenti hanno proposto azione di ottemperanza, chiedendo anche la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 112 c.p.a., secondo cui i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti. L’azione di ottemperanza è finalizzata all’effettivo conseguimento del diritto di accesso accertato con sentenza passata in giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta che si sostituisca all’amministrazione inadempiente.

Il Tribunale rileva che l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito completamente il provvedimento giurisdizionale, avendo fornito riscontri parziali e frazionati per singoli uffici. Tali riscontri non sono idonei a soddisfare il legittimo interesse conoscitivo dei ricorrenti.

La Corte richiama un proprio precedente (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 16 gennaio 2026, n. 70), secondo cui non ricade sul cittadino l’onere di conoscere l’esatta ripartizione dell’organizzazione interna della pubblica amministrazione. È compito dell’ente, in osservanza dei principi di buon andamento, trasparenza e leale collaborazione, trasmettere l’istanza agli uffici competenti ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 e garantire una risposta univoca. Tale dovere di cooperazione è espressione dei precetti di cui all’art. 97 Cost. e dei criteri di efficacia ed economicità sanciti dall’art. 1 della legge n. 241/1990.

Sussistono dunque i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza. Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne riconosce l’ammissibilità, non sussistendo iniquità o altre cause ostative, e determina la penalità di mora in euro 20 per ogni giorno di ulteriore ritardo, a decorrere dalla notificazione della sentenza e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario.

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato. Qualora la documentazione non esista o non sia materialmente in possesso dell’ente, l’amministrazione deve attestare formalmente la sua inesistenza sotto la propria responsabilità, con un atto a rilevanza esterna che impegni il Comune nella sua interezza: non sono idonei i meri riscontri dei singoli uffici. Assegna il termine di trenta giorni per l’adempimento e nomina commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Lamezia Terme, con facoltà di delega, per provvedere in caso di inerzia. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *