Ordinanza ex art. 192 cod. amb. non estesa al proprietario incolpevole (TAR Sardegna n. 116 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati, adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, può essere rivolta al proprietario dell’area solo se l’abbandono gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa. La responsabilità del proprietario non è oggettiva né per colpa presunta, ma colpevole: la prova della colpa deve essere offerta dall’amministrazione e fondata su accertamenti di fatto svolti in contraddittorio con l’interessato, confluiti in una congrua motivazione, pena l’illegittimità del provvedimento. L’omessa recinzione del fondo e la mancata proposizione dell’azione possessoria non costituiscono, di per sé, indici di negligenza. Il richiamo all’art. 245, comma 2, del Codice dell’Ambiente è inconferente, perché la rimozione dei rifiuti e la bonifica dei suoli rispondono a presupposti distinti e a competenze diverse.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari di terreni nel comune di Cagliari. Nel 2015 tali aree, insieme a quelle adiacenti, furono occupate da nuclei familiari di nomadi. Il Comune invitò i proprietari a recintare e bonificare il fondo; questi segnalarono l’invasione ai Carabinieri, presentarono querela alla Procura e rappresentarono la situazione all’ente locale. Dal procedimento penale seguì il sequestro preventivo delle aree e la condanna degli occupanti, con riconoscimento dei ricorrenti come persone danneggiate.
Ciò nonostante, il Sindaco adottò un’ordinanza ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 per la rimozione dei rifiuti, individuando come destinatari, oltre ai responsabili, anche i proprietari delle aree. I proprietari impugnarono l’atto davanti al TAR Sardegna, che in sede cautelare ne sospese l’efficacia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la fattispecie normativa: il comma 3 dell’art. 192 consente l’ordine sindacale nei confronti del responsabile e del proprietario, ma solo “ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati”. La giurisprudenza amministrativa richiede un serio accertamento della responsabilità del proprietario ed esclude una responsabilità da posizione o oggettiva (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3430 del 2018).
La Corte richiama la lettura della Cassazione, secondo cui il requisito della colpa può consistere nell’omissione degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce per un’efficace custodia dell’area (Cass. civ., Sez. III, n. 14612 del 2020). Tuttavia esclude che l’omessa recinzione costituisca di per sé indice di negligenza, attesa la facoltà di recinzione ex art. 841 c.c., e che siano oneri l’installazione di videosorveglianza o la proposizione dell’azione possessoria, essendo sufficiente la segnalazione all’autorità amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7657 del 2020; TAR Sicilia n. 495 del 2020).
Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene non imputabile ai ricorrenti l’abbandono. Essi non poterono liberare il terreno per il numero degli occupanti e la loro reazione violenta, circostanza non contestata e provata ex art. 64, comma 2, c.p.a.; si attivarono prontamente con denuncia e querela e informarono il Comune. Il sequestro preventivo del 2016, con nomina dello stesso Comune a custode giudiziario, esclude inoltre la disponibilità dell’area in capo ai proprietari (TAR Toscana n. 122 del 2021). Manca, dunque, anche la causalità della colpa: non è dimostrato che recinzione o azione civile avrebbero evitato l’evento.
Il Collegio dichiara illegittimo anche l’inciso che fondava l’obbligo sulla misura di prevenzione ex art. 245, comma 2. Il richiamo confonde rimozione dei rifiuti e bonifica: l’art. 192 presuppone il deposito incontrollato, a prescindere dalla potenzialità inquinante, mentre l’inquinamento fonda il diverso ordine ex artt. 244 e 245 d.lgs. n. 152/2006, di competenza della Provincia (Cons. Stato, Sez. V, n. 5609 del 2013). Il ricorso è accolto e gli atti impugnati annullati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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